Sono numerose le misure strutturali in materia energetica contenute nel disegno di legge di conversione del Decreto Energia - decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), approvato oggi dalla Camera con modificazioni (LEGGI TUTTO).
ARTICOLO 9. L'articolo 9 è stato consistentemente modificato ed integrato in sede referente.
Il comma 01 dell'articolo 9, inserito in sede referente, integra, alla lettera a), l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili.
Il comma precisa che, nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
La lettera b) incide sulle definizioni di "sito dell'impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.
La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell'"altezza massima dei nuovi aerogeneratori", rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L'intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell'impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.
Il comma 1 prevede che non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese - come specificato in sede referente - strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici (anche tale precisazione è stata inserita dalle Commissioni riunite).
Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. Secondo quanto precisato in sede referente, in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
Sempre secondo quanto introdotto in sede referente, le disposizioni di cui al primo periodo del comma - che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
ARTICOLO 10. L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9.
Il comma 1-bis inserito in sede referente, dispone poi che la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 9, inseriti in sede referente, al fine di consentire la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, prevedono e disciplinano l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento della disciplina di cui al D.M. 14 febbraio 2017 (recante "Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili"), nonché l'aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti nel campo di applicazione del D.M. citato.
Il comma 1-quinquies, inserito in sede referente, dispone che sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.
L'articolo 9, comma 1-quinquies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002. In particolare, la lettera a) del comma 1-bis estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.
L'articolo 9, comma 1-sexies, inserito in sede referente, modifica la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all'articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7/2002.
In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile , sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.
L'articolo 9-bis - introdotto in sede referente - interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.
L'articolo 9-ter - introdotto in sede referente - stabilisce al comma 1 l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
L'articolo 9-quater - introdotto in sede referente - amplia l'ambito di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che tale proroga opera non soltanto - come attualmente già previsto - per le concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale".
ARTICOLO 10-BIS. L'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza (comma 1).
Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).
ARTICOLO 10-TER. L'articolo 10-ter - introdotto in sede referente - interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.
Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).
Si prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.
ARTICOLO 11. L'articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
L'articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente.
Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.
La nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65).
Contestualmente, la lett. b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell'articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.
Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
ARTICOLO 11-BIS. L'articolo 11-bis, inserito in sede referente, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
ARTICOLO 12. L'articolo 12:
- al comma 01, aggiunto in sede referente, dispone che l'aggiornamento le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d'intesa con la Conferenza Unificata. Secondo la disciplina vigente, l'aggiornamento dovrà intervenire a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee;
- al comma 02, aggiunto in sede referente, interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato;
- al comma 03, integra l'elencazione delle aree idonee inviduate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.
Il comma 1 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Il comma 1-bis, aggiunto in sede referente, modifica – nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse. I commi 1-ter e 1-quater recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso.
ARTICOLO 12-BIS. L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dal Codice dell'ambiente (art. 184-bis), e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.
ARTICOLO 13. L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.
Il comma 1, modificato in sede referente, prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Secondo quanto inserito in sede referente, per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro - l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.
Il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.
Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
ARTICOLO 13-BIS. L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche. Al comma 1 - composto da due lettere - si introducono tre modifiche al Testo unico misto in materia di espropriazione, allo scopo di semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete nazionale e di prorogare in via generale i termini per l'adozione del decreto di esproprio. Il comma 2 modifica la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Le novelle riguardano, principalmente, l'accertamento degli usi civici da parte delle regioni interessate e gli interventi di interramento in cavo di linee aeree esistenti sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività. Il comma detta altresì una disposizione concernente le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale.
ARTICOLO 14. L'articolo 14, commi 1-3 e 4, introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il comma 3-bis dell'articolo 14 - introdotto in sede referente - per assicurare il risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres e in funzione degli obbiettivi di transizione ecologica ed energetica delineati dal PNRR, dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione sia convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, cui partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per l'aggiornamento e la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo.
ARTICOLO 15. L'articolo 15 modificato in sede referente, demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica. Il decreto individua i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni: che gli impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (tale inciso è stato inserito in sede referente).
Con una modifica in sede referente è stata introdotta la previsione che fa salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Il comma 1-bis dell'articolo 15 modifica poi la disciplina del cosiddetto superbonus (articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020), ricomprendendo tra le spese ammesse alla detrazione al 110% anche quelle sostenuti per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.
ARTICOLO 16. L'articolo 16, modificato in sede referente, interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas. L'articolo disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas alle condizioni e ai prezzi determinati in applicazione del dei criteri fissati nello stesso articolo, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.
ARTICOLO 16-BIS. L'articolo 16-bis - introdotto in sede referente - reca norme per una integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali, disciplinando l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
ARTICOLO 17. L'articolo 17 contiene norme per la promozione dei biocarburanti sostenibili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione.
ARTICOLO 18. L'articolo 18, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali, come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente si prevede, infine, con un nuovo comma 2-bis, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
ARTICOLO 18-BIS. L'articolo 18-bis - introdotto in sede referente - integra la disciplina relativa alle funzioni svolte dall'ARERA, introducendo il rinvio al reale costo di approvvigionamento della materia prima oltre che all'andamento del mercato tra i parametri in relazione ai quali l'Autorità stabilisce e aggiorna le tariffe base, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
ARTICOLO 19. L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. "PREPAC"), prevedendo tra i soggetti cui le P.A. centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, anche l'Agenzia del demanio. Questa svolge il ruolo di soggetto "facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma.
ARTICOLO 19-BIS. L'articolo 19-bis, introdotto in sede referente, prevede l'istituzione nella giornata del 16 febbraio della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell'uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
ARTICOLO 19-TER. L'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, a fini di contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica e di incremento dell'efficienza energetica.
ARTICOLO 19-QUATER. L'articolo 19-quater, al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo immediato, dispone che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura dell'aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici (salvo le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 4 del DPR. n. 74/2013) non debba, rispettivamente, superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non debba essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
ARTICOLO 20. L'articolo 20 dispone che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
ARTICOLO 21. L'articolo 21, ai commi 1-3, è finalizzato ad aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale, demandando al Ministro della transizione ecologica l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, delle seguenti misure:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
b) adottare disposizioni che attribuiscano ai soggetti che effettuano attività di vendita a clienti finali l'obbligo di assicurare la modulazione invernale delle forniture (obbligo già presente nell'ordinamento) mediante una quota obbligatoria di stoccaggio in Italia, invece che basandosi prevalentemente su un ipotizzato maggior import invernale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.
Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui sopra se ne ricorre la necessità.
Il comma 3-bis dell'articolo 21, inserito in sede referente, abbrevia a nove mesi il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.
Il successivo comma 3-ter riassegna le risorse non utilizzate per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento, al fine di un riallineamento dei cronoprogrammi di realizzazione che porti ad una realizzazione nel tempo massimo di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, salva una sola proroga.