Incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entro il 31 dicembre 2028, tra cui: impianti eolici off-shore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali, alimentati a biomassa e biogas, fotovoltaici floating su acque interne e a mare, nonché impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina e impianti solari termodinamici.
È questo l'obiettivo dello schema di decreto FER2, approvato oggi 4 giugno 2024 dalla Commissione europea. Il testo sarà ora posto all’attenzione dei Ministri concertanti per la firma, al fine di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.
Le Regole Operative entro 30 giorni dalla pubblicazione
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione saranno poi emanate le Regole Operative con decreto del Ministero per rendere pienamente operativa la misura.
“Il via libera della Commissione è un passo in avanti importante verso i nostri obiettivi energetici, che arriva dopo un lungo e costruttivo confronto con le istituzioni europee. Questo provvedimento, molto atteso, consentirà di abilitare nuove tecnologie fondamentali per la decarbonizzazione”, commenta il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto.
Cosa prevede il decreto FER2
Il decreto promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio.
La misura, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028, sarà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali.
Il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l'energia geotermica, l'energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l'energia solare termodinamica, l'energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi.
Nel quadro del regime, l'aiuto assumerà la forma di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa in rete e sarà versato per una durata pari alla vita utile delle centrali. I progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari presenteranno un'offerta relativa alla tariffa incentivante (il prezzo di esercizio) necessaria per realizzare ogni singolo progetto. Il prezzo di riferimento per l'energia elettrica sarà calcolato come il prezzo zonale orario, vale a dire il prezzo dell'energia elettrica al momento dell'immissione dell'energia nella rete e nell'area di mercato in cui è ubicata la centrale.
Quando il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo di esercizio, i beneficiari avranno diritto a ricevere pagamenti pari alla differenza tra i due prezzi. Quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno invece versare la differenza alle autorità italiane. Il regime garantirà la stabilità dei prezzi a lungo termine per i produttori di energia rinnovabile garantendo un livello minimo di rendimento; nello stesso tempo i beneficiari non saranno sovracompensati per i periodi in cui il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio.
Le osservazioni della Commissione Ue
Secondo la Commissione europea tale regime di aiuti facilita lo sviluppo di un'attività economica, vale a dire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando tecnologie innovative o non ancora mature, oltre al biogas e alla biomassa. Contemporaneamente sostiene gli obiettivi strategici dell'UE, quali il Green Deal europeo e il piano REPowerEU. Inoltre, la misura è necessaria e adeguata affinché l'Italia consegua gli obiettivi climatici europei e nazionali; è inoltre proporzionata in quanto l'aiuto si limita al minimo necessario per stimolare gli investimenti. Sono altresì in vigore le necessarie misure di salvaguardia, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione dell'aiuto e un meccanismo bidirezionale di contratto per differenza che limita la redditività in caso di aumenti dei prezzi dell'energia, in quanto la remunerazione garantita non può superare la tariffa incentivante indicata dal richiedente nell'offerta iniziale.
Per Bruxelles l'aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto senza il sostegno pubblico i beneficiari non realizzerebbero nella stessa misura gli investimenti nelle centrali di produzione di energia rinnovabile. Infine, l'aiuto produce effetti positivi superiori a qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell'UE.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura italiana in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
“Questo regime consente all'Italia di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire da diverse tecnologie, comprese quelle innovative. La misura aiuta l'Italia a raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni e alla produzione di energia elettrica. Contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, limitando nello stesso tempo le possibili distorsioni della concorrenza”, ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza.