Efficientamento energetico

Decreto Fer, FREE: estendere il premio smaltimento amianto anche all’energia autoconsumata

Le osservazioni del Coordinamento Free inviate al Mise in vista della riunione del 25 settembre prossimo di presentazione dello schema di Decreto

venerdì 21 settembre 2018 - Redazione Build News

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Il Coordinamento FREE ha inviato al MiSE le sue osservazioni allo schema di decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in vista della riunione di presentazione dello schema di Decreto del 25 settembre p.v..

Ecco le osservazioni del Coordinamento Free:

“Innanzi tutto, desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per l’inserimento dell’art. 8 del Decreto dell’incentivazione di impianti fotovoltaici, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. Questa è una richiesta che il Coordinamento FREE aveva avanzato già all’inizio della scorsa legislatura, senza ottenere risposta positiva. Tuttavia, non essendo prevista per i 700 MW in questione una tariffa premio su autoconsumo (che nel caso di smaltimento amianto dovrebbe almeno coincidere con il premio smaltimento di 12 €/MWh), i soggetti interessati sarebbero obbligati ad immettere in blocco l’energia prodotta per avere diritto alla tariffa base + premio smaltimento. Infatti, secondo l’attuale schema, in riferimento all’energia prodotta e autoconsumata, non sarebbe erogata tariffa+premio. Si propone pertanto di estendere il premio smaltimento anche all’energia autoconsumata.

Positivo è anche il ruolo assegnato ai PPA. Occorre però definire i termini per la piattaforma per i contratti di vendita di energia. In particolare si suggerisce di prevedere, per lo meno nella fase iniziale, strumenti di copertura del rischio per i clienti/consumatori/traders che decidono di acquistare direttamente energia a lungo termine, e/o di affidare durante tale fase a una società pubblica (ad es. l’Acquirente Unico) la funzione di assistere, su richiesta, la domanda nella definizione delle clausole contrattuali.

Importante è anche la proposta di istituire PPA da energia verde con la Pubblica Amministrazione come acquirente, nell’ambito del Piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della PA, da scegliere tramite gara Consip, e l’inserimento del collegamento di colonnine di ricarica per mezzi elettrici tra i criteri di priorità delle gare.

Si ritiene inoltre positivo il fatto che siano previste aggregazioni di impianti ai fini dell’incentivazione. Pur tenendo conto che stiamo parlando di un Decreto che doveva uscire prima nel 2016, poi nel 2017, in modo di varare le prime iscrizioni a registro e le prime gare a inizio 2018, un ritardo di cui è responsabile il precedente Governo e che impone di limitare per quanto possibile le modifiche da apportarvi, occorre tenere presente che gli innalzamenti degli obiettivi al 2030, decisi a livello europeo, grazie anche al contributo del Governo Italiano, rende essenziale l’innalzamento dei contingenti fin qui previsti.

Viceversa, la capacità complessiva prevista nell’attuale Decreto (6.920 MW) è superiore a quella della bozza di Decreto del vecchio governo soltanto per 595 MW: tenuto conto dei 700 MW aggiuntivi per l’amianto, l’insieme degli altri contingenti risulta addirittura ridotto. Poiché, per realizzare gli obiettivi 2021 – 2030 sarà necessaria una potenza aggiuntiva media annua di almeno 5,5 GW, l’incremento medio previsto dal Decreto (2,3 GW/anno) è meno della metà, pertanto insufficiente a garantire un raccordo nel periodo oggetto del presente Decreto. Si richiede pertanto di adeguare il valore del contatore previsto per il tetto di spesa agli obiettivi complessivi più avanzati.

Inoltre, va altresì previsto:

1. quale requisito di accesso al Registro idonee forme di garanzia da escutere in caso di non realizzazione del progetto;

2. la sospensione automatica dei termini di inizio e ultimazione dei lavori a far data dalla richiesta di iscrizione ad aste/registri fino alla data di ammissione in posizione utile. Diversamente il rispetto del requisito di mancato avvio dei lavori determinerebbe la decadenza molti progetti in scadenza. Sarebbe opportuno inserire una proroga automatica anche per i progetti più vecchi che avevano partecipato al DM 2016;

3. la possibilità di qualificare l’intervento da un punto di vista tecnico-amministrativo prima della realizzazione e dopo l’iscrizione in posizione utile al registro (come si faceva una volta con le qualifiche IAFR), per evitare che dopo la realizzazione dell’intervento il GSE possa eccepire sull’iter autorizzativo facendo venir meno il riconoscimento degli incentivi ad investimento già realizzato;

Inoltre, in linea con il Clean Energy Package sarebbe opportuno che il nuovo DM preveda il divieto esplicito di interventi retroattivi di rimodulazione delle tariffe attribuite ai sensi del decreto stesso (quanto stabilito all’art.7 comma 4 non pare essere una garanzia sufficiente rispetto a futuri ripensamenti).

Poiché alle tecnologie incluse nel gruppo A (eolico e fotovoltaico) spetterà il compito di sostenere la maggior parte della nuova potenza da istallare tra il 2021 e il 2030, per garantire la programmazione e quindi lo sviluppo industriale di entrambe, chiediamo che, sia per i registri che per le aste, all’interno di ogni procedura venga fissato un margine minimo di capacità (40%) sotto la quale né l’eolico né il fotovoltaico possono scendere. Qualora in una procedura non vi siano progetti sufficienti per una tecnologia, la quota viene assegnala all’altra, al fine di raggiungere comunque l’obiettivo di produzione da FER.

Per le misure relative ai rifacimenti totali o parziali, si propone di togliere dalle premesse il capoverso “Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 avente ad oggetto "Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268” consentendo la partecipazione anche gli impianti che non hanno aderito allo spalma-incentivi.

Per il minieolico sarebbero opportuni il ripristino del criterio di priorità di accesso ai registri per i piccoli impianti e l’accesso diretto per gli impianti entro i 60 kW, mentre le tariffe attuali non permettono la sopravvivenza del settore.

Per il mini-idro, al comma 5 lettera c) si introduce un vincolo all’accesso al sistema incentivante a nostro avviso discriminatorio e immotivato.

L’accesso all’incentivazione sarebbe, infatti consentito solo agli impianti in possesso di determinate caratteristiche costruttive e precisamente quelle di cui all’art. 4 comma 3 lettera b) punti i., ii., iii., iv. del DM 23/06/2016, mentre sarebbero esclusi a priori gli impianti che prevedono prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.

Dalle premesse, risulta che tale motivazione sia da ricercare nello sforzo che il nostro Paese sta facendo per adeguarsi alla direttiva europea 2000/60/CE, che prescrive che ogni stato membro prenda tutte le misure necessarie per "impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali", e per chiudere la relativa procedura d’infrazione (Pilot 6011/2014/ENVI).

Se l’obiettivo è certamente condiviso, non è questo lo strumento per realizzarlo: a fronte di situazioni ben note di corsi d’acqua definiti addirittura tossici (Lambro, Aniene, Aterno, Sarno ecc….) e del catastrofico stato dei depuratori in talune Regioni, sperare di risolvere il problema a scapito di modeste derivazioni idroelettriche è inutile e controproducente.

Qualora un progetto idroelettrico fosse infatti giudicato dannoso per il corpo idrico, certamente non riceverebbe la concessione di derivazione dall’amministrazione competente e quindi non potrebbe mai presentare domanda d'incentivo, mentre un progetto che ha ottenuto la concessione (e dunque ha superato la VIA ed è stato giudicato non dannoso per il corpo idrico) è meritevole d'incentivo tanto quanto qualunque altro progetto FER.

Negare quindi l'incentivazione a un progetto di nuovo idroelettrico, assumendo che esso sia per principio dannoso per il corpo idrico, ancorché approvato e concesso dalla Regione territorialmente competente, sarebbe paradossale; ciò ancor più per le concessioni più recenti, che rispettano anche i nuovi stringenti criteri contenuti nelle Linee guida inerenti le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche e i metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvati con rispettivi decreti a febbraio 2017, dal MATTM.

Si richiede pertanto che sia garantita per tutti gli impianti idroelettrici la possibilità di accedere ai meccanismi incentivanti, prevedendo un’attestazione ambientale (in analogia a quanto previsto all’art. 4 comma 9 del DM 23/06/2016) o un’attestazione di conformità alle nuove linee guida ministeriali descritte in precedenza.

Andrebbe inoltre previsto esplicitamente un contingente per gli interventi di rifacimento, in quanto esiste un grande potenziale nel rinnovo del parco idroelettrico italiano, poiché il 70% degli impianti idroelettrici italiani ha più di 50 anni. Valutazioni prudenziali, riferite all’esperienza della Provincia di Bolzano, unica ad avere già rinnovato le concessioni scadute, indicano che si possa produrre, a regime, una maggiore potenza di oltre 3.000 MW e una maggiore produzione di ben dieci miliardi di kWh annui, con un aumento del 22% rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, all’art. 14, comma 4, punto b), a parità di riduzione dell’offerta delle aste del gruppo A, la priorità data a impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati, va condizionata alla bonifica del sito, quando contaminato.

All’articolo 9, comma 2, punto c), ii), per gli impianti geotermoelettrici, accanto alla prescrizione di ridurre di almeno il 98% del livello di idrogeno solforato e di mercurio attraverso il sistema di abbattimento (AMIS) va ripristinato il vincolo della totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza.

Infine sollecitiamo la tempestiva presentazione del secondo Decreto sulle rinnovabili innovative, per consentire che i relativi registri e bandi possano iniziare nel 2019.

Ringraziando fin d’ora per l’attenzione, si conferma la piena disponibilità del Coordinamento FREE per qualsiasi ulteriore approfondimento.”

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