Fisco

Decreto fiscale: abolizione studi di settore e semplificazioni per i contribuenti in regime dei minimi

Anaepa: “Finalmente una norma interpretativa che ridà certezza alle imprese sulle disposizioni e il trattamento contributivo da applicare ai lavoratori in materia di trasferte”

lunedì 14 novembre 2016 - Redazione Build News

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Oggi in Aula alla Camera ha preso avvio l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE. L'articolo 7-bis prevede l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

CONTRIBUENTI IN REGIME DEI «MINIMI». L'articolo 7-sexies – spiega il dossier parlamentare - stabilisce che, ove il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alle soglie di legge, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, in alternativa all'uscita dal regime può chiedere che sull'eccedenza sia applicata un'imposta sostitutiva al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.

LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI. L'articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:

a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.

“Finalmente una norma interpretativa che ridà certezza alle imprese sulle disposizioni e il trattamento contributivo da applicare ai lavoratori in materia di trasferte”, ha commentato il Presidente di Anaepa Arnaldo Redaelli. “Sono state recepite, – sottolinea Redaelli – le nostre sollecitazioni per risolvere una grave incertezza applicativa in materia di trasferte tra le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell’Inps e le sentenze della Corte di Cassazione. Ciò ha causato gravi problemi agli imprenditori delle costruzioni che si sono visti contestare dagli organi ispettivi l’applicazione degli indirizzi del Ministero del Lavoro e dell’Inps”.

“Ora – evidenzia Redaelli – la norma offre un’interpretazione definitiva che chiude la strada a pesanti richieste economiche da parte degli organi ispettivi e restituisce certezza agli imprenditori. Da ANAEPA e da Confartigianato pieno apprezzamento per la soluzione data al problema delle imprese”.

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