Fisco

Decreto Fiscale convertito in legge: un focus sulle principali novità

Riscritte le disposizioni di contrasto all’omesso versamento delle ritenute nel campo degli appalti e dei subappalti

mercoledì 18 dicembre 2019 - Redazione Build News

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Il Decreto Fiscale è legge. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Dl n. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità, stilata dalla rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi.

Appalti e subappalti: riscritte le norme di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa. Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

Lotteria degli scontrini: si parte il 1° luglio, senza sanzioni per chi non acquisisce il codice. Slitta di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente, anziché il proprio codice fiscale (come invece prevedeva la legge istitutiva), uno specifico codice lotteria, le cui modalità di rilascio saranno definite dall’emanando provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Se l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza in una sezione dedicata del portale Lotteria, sul sito dell’Agenzia delle entrate: le segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. Quest’ultima disposizione sostituisce quella dettata originariamente dal decreto, che prevedeva una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti degli esercenti che non acquisivano il codice fiscale del cliente o non trasmettevano i dati della prestazione o cessione.

Dal 2021 cambia il calendario dell’assistenza fiscale: 730 presentabile entro il 30 settembre. Grosse novità interesseranno il modello 730 a partire dal 2021. Spicca, anzitutto, lo spostamento del termine ultimo per la presentazione, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due).

I contribuenti con contratto a tempo determinato potranno utilizzare il 730, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano noti i dati del sostituto tenuto a effettuare il conguaglio (invece, in base alle norme vigenti, possono rivolgersi al sostituto, se il contratto dura almeno da aprile a luglio, ovvero a un Caf, se il contratto dura almeno da giugno a luglio).

Sono state fissate cinque finestre temporali per gli adempimenti di Caf e professionisti (comunicazione all’Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente di copia del modello elaborato e del prospetto di liquidazione, trasmissione alla stessa Agenzia delle dichiarazioni predisposte), in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente: 15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio; 29 giugno, per quelle presentate dal l° al 20 giugno; 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre, per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

Novità anche per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio: il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta fino al 10 ottobre (il termine attuale è 30 settembre).

Spostate, infine, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:

- 16 marzo, per la consegna ai contribuenti e per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (i termini vigenti sono, rispettivamente, 31 marzo e 7 marzo)

- 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione on line, sul portale dedicato dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata

- 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Destinazione dell’8 per mille allo Stato più mirata. Dalla prossima dichiarazione dei redditi, chi destina l’8 per mille dell’Irpef allo Stato potrà indicare anche la tipologia di intervento che intende sostenere, scegliendo tra uno di questi: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione dei beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.

Ravvedimento extra large anche per Imu e Tasi. Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore

- riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, in caso di ravvedimento perfezionato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore

- riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, in caso di ravvedimento successivo alla constatazione della violazione mediante processo verbale.

Lavoratori impatriati: agevolazioni maggiorate fruibili già per il 2019. Anticipata di un anno l’operatività delle disposizioni contenute nel Dl 34/2019 (“decreto crescita”), con cui sono stati potenziati i benefici riconosciuti a quanti, residenti all’estero da non meno di due anni, rientrano in Italia impegnandosi a rimanervi per almeno due anni e prestandovi la propria attività lavorativa in maniera prevalente. Le misure di favore, anziché operare per i lavoratori impatriati a partire dal 2020, sono state estese, a decorrere dal periodo d’imposta in corso, anche a coloro che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e risultano beneficiari del regime speciale previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

Fatturazione elettronica: regole ad hoc per i “servizi segreti” e bollo semestrale. La regola introdotta dal “collegato fiscale” secondo cui i file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di interscambio vanno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi (vedi “Collegato fiscale - 6: le novità in tema di fatturazione elettronica”) non coinvolge le e-fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna (“servizi segreti”). Relativamente a tali organismi speciali, per esigenze di riservatezza sulle attività poste in essere, continua ad applicarsi una disciplina particolare, che impedisce l’aggregazione di dati.

Per quanto riguarda, invece, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il relativo pagamento può avvenire due sole volte all’anno (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché - come ordinariamente previsto - con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Novità in ambito Iva

- Diminuisce, dal 2020, la tassazione sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile, purché compostabili o lavabili, e sulle coppette mestruali: l’aliquota passa dal 22 al 5 per cento.

- L’Iva agevolata al 4% per i veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall’imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

- Ridotta la frequenza dell’esterometro, ossia la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l’adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.

- Dal 1° gennaio 2021, coloro che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate (articolo 22, Dpr 633/1972) potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, vale a dire carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le disposizioni attuative della norma.

- La norma dettata per adeguare l’ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva per le prestazioni educative è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all’imposta esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

- In linea con un’altra pronuncia della Corte Ue, viene disposto che le cessioni di piattaforme petrolifere destinate alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio all’esplorazione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti in mare non si considerano più operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, perdendo la non concorrenza alla base imponibile Iva.

- Disposta l’irrilevanza ai fini Iva dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata.

Compensazione debiti tributari con crediti verso la Pubblica amministrazione. Viene riproposta ancora una volta la possibilità di compensare i debiti tributari (in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef. La compensazione può aver luogo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato. L’opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è ora sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

Interessi su versamenti, riscossione e rimborsi: fissata una forbice di oscillazione. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo deve essere determinato in misura compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento. È affidata a un decreto ministeriale la fissazione di misure differenziate in relazione agli interessi: per i pagamenti rateali dei tributi; per ritardata iscrizione a ruolo; per rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali; di mora; per sospensione amministrativa della riscossione; per ritardato rimborso di imposte pagate; per rateazione delle somme da pagare a seguito di accertamento con adesione e in caso di acquiescenza.

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici. Cambia il trattamento impositivo dei dividendi corrisposti a società semplici: è stato introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, con la conseguenza che diventa rilevante la natura giuridica degli stessi. Pertanto, se si tratta:

- di soggetti Ires, i dividendi non concorrono al reddito complessivo per il 95% del loro importo

- di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86%, nell’esercizio in cui sono percepiti

- di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, la società o ente emittente deve operare una ritenuta d’imposta del 26% e il reddito non va indicato in dichiarazione.

Bollo auto solo tramite pagoPA. Dal 1° gennaio 2020, la tassa automobilistica andrà pagata esclusivamente con le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, Dlgs 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), cioè attraverso la piattaforma “pagoPA”, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla Pubblica amministrazione.

Inoltre, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, eliminare duplicazioni, conseguire risparmi di spesa e contrastare l’evasione del bollo auto, i dati delle tasse automobilistiche, in possesso di Regioni, Province autonome e Agenzia delle entrate, dovranno confluire nel Sistema informativo del Pubblico registro automobilistico, gestito dall’Aci; questi enti, a loro volta, avranno accesso ai dati confluiti nell’archivio integrato.

Più turisti, più servizi, più imposta di soggiorno. I comuni capoluogo di provincia che, sulla base dell’ultima rilevazione statistica ufficiale, hanno avuto un alto numero di presenze turistiche (venti volte superiore a quello dei residenti), potranno innalzare l’imposta di soggiorno fino a 10 euro a notte (il tetto attuale è 5 euro). Un successivo decreto interministeriale dovrà individuare gli enti locali autorizzati ad adottare tale misura.

Tassa sui rifiuti e bonus sociali per luce, gas e acqua. Ancora un rinvio per la modalità di misurazione della Tari sulla base dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti; per il momento, si prosegue con il criterio medio-ordinario.

I comuni dovranno deliberare le tariffe per l’anno 2020 entro il termine del 30 aprile.

Andranno previste condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.

Cambiano i coefficienti utilizzati per la determinazione della Tari a carico degli studi professionali, che vengono spostati dalla categoria con uffici e agenzie a quella con banche e istituti di credito. Poiché i coefficienti massimi della nuova categoria sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dalla precedente categoria, il passaggio dovrebbe comportare una tassazione inferiore per gli studi professionali.

Il bonus sociale idrico, comprensivo della fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, viene esteso ai beneficiari del reddito di cittadinanza, in aggiunta ai già previsti bonus elettrico e gas.

Dal 1° gennaio 2021, le persone con Isee ricompreso entro i limiti fissati dalla legislazione vigente dovranno accedere in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e servizio idrico integrato.

Indebite compensazioni: mitigata la sanzione in caso di F24 scartato. Meno aggressiva, rispetto a quanto stabilito originariamente, la sanzione applicabile, in riferimento alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020, nei casi in cui venga accertato l’indebito utilizzo di crediti in compensazione. Per ogni F24 scartato, era stata prevista una sanzione di 1.000 euro, ora ridimensionata al 5%, se l’importo non supera i 5.000 euro, ovvero a 250 euro, se l’importo è maggiore.

Pagamenti elettronici: più crediti per chi li accetta, niente sanzioni per chi li rifiuta. Il credito d’imposta istituito a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito. Era prevista una quota fissa di 30 euro, maggiorata di un importo pari al 4% del valore dell’operazione per la quale non era stato accettato il pagamento elettronico.

Reati tributari: aggravio pene mitigato se non c’è fraudolenza, estesa la responsabilità degli enti. Rispetto al testo di partenza:

- è stato attenuato l’inasprimento delle pene per i delitti non caratterizzati da condotte fraudolenti, relativamente ai quali scompare anche la “confisca allargata”. Tale istituto, che consente di aggredire l’intera ricchezza (denaro, beni o altre utilità) di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, è ora applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100mila euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200mila euro; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100mila euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro

- è stata estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità, in caso di integrale pagamento del debito tributario (maggiorato delle sanzioni amministrative e degli interessi) antecedente a qualsiasi attività di accertamento. In pratica, i reati si estinguono e non c’è alcuna conseguenza penale se il debito è pagato, tramite ravvedimento, prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico

- è stata ampliata la lista dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente. Originariamente prevista solo in caso di uso di fatture false, ora interessa anche chi: si avvale in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti; emette fatture per operazioni inesistenti; occulta o distrugge le scritture contabili per evadere le imposte; aliena in maniera simulata o compie altri atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario. Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Inoltre, è stata prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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