L'Anci e l'Ifel hanno pubblicato una nota di lettura sulle norme di interesse per gli enti locali contenute nel decreto fiscale - decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Riportiamo in particolare l'analisi dell'articolo 4 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
“La riformulazione del Governo della norma sul reverse charge mitiga gli adempimenti a carico dei committenti dei servizi che nella versione originaria risultavano di particolare gravosità soprattutto per gli enti locali. Eliminata anche la disposizione che prevedeva una sanzione penale, sostituita da una sanzione pecuniaria.
La nuova disciplina (comma 1) – introdotta inserendo l’articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997 - è rivolta ai soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti (comma 1 dell’art. 17-bis introdotto).
Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici), necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute.
Il comma 4 introduce una sanzione pecuniaria per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3.
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. La deroga riguarda le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che
- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi,
- abbiano effettuato nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi,
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro; Sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.
Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è prodotta dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.
Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione (comma 8 dell’art. 17-bis introdotto).
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020 (comma 2).
Il comma 3 interviene sull’articolo 17 del DPR n. 633/1972 al fine di estendere applicazione del regime IVA dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ai contratti di appalto, subappalto, affidamento.
Sono esclusi dal predetto regime IVA le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti cui si applica lo split payment e le agenzie per il lavoro disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003.
L’efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione europea.
In allegato la nota di lettura