Secondo assoRinnovabili la bozza di Decreto sui meccanismi di incentivazione per le rinnovabili elettriche (escluso il fotovoltaico) inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Regioni e alle Province Autonome per l’espressione del parere di competenza, in Conferenza Unificata, “non appare idonea a garantire lo sviluppo del settore che, nonostante la crisi, è stato l’unico a mostrare segnali di crescita”.
Per l'Associazione “il mantenimento del valore del tetto massimo di energia incentivabile già previsto dal precedente meccanismo incentivante (e pari a 5,8 mld di €) e la recente impennata del contatore (che ha raggiunto i 5,713 mld di €), rischiano, infatti, di vanificare la stessa efficacia del Decreto e l’obiettivo di disciplinare la transizione verso un nuovo modello di sostegno compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato”.
assoRinnovabili ritiene che, se il testo non verrà emendato, “si assisterà, di fatto, al blocco di un comparto che ha generato occupazione e benefici per l'ambiente e la nostra salute e che, non ultimo, ci ha resi più indipendenti dalle importazioni di fonti fossili”.
CRITICITÀ. L’Associazione ritiene, inoltre, che “l’assenza nella bozza di decreto di indicazioni sulle tempistiche di pubblicazione dei bandi, unita al ridottissimo orizzonte temporale di efficacia del Decreto ed al perdurare dei ritardi nella sua pubblicazione, costituiscono già di per sé elementi critici, che non permettono agli operatori di programmare adeguatamente gli investimenti nelle loro imprese”.
LE PROPOSTE CORRETTIVE DI ASSORINNOVABILI. Queste le principali proposte correttive di assoRinnovabili:
- ridimensionare il drastico taglio degli incentivi (che nello schema di Decreto raggiunge punte del 40%) per tutte le fonti, con l’obiettivo di evitare l’arresto di nuove iniziative (commento all’Allegato 1 dello schema di Decreto);
- innalzare i contingenti incentivabili (soprattutto eolico e idroelettrico) al fine di consentire l’accesso agli incentivi agli impianti idonei ma non ammessi alle Aste e ai Registri precedenti per esaurimento della potenza disponibile (commento all’artt. 9 e 12 dello schema di Decreto);
- reintrodurre il contingente dedicato alle biomasse di cui all’art. 8 c. 4 lett. c) (inspiegabilmente eliminato), così come la facoltà di accesso al sistema incentivante da parte degli impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili (commento all’art. 9 dello schema di Decreto);
- in caso di insufficienza del contingente, ordinare gli impianti beneficiari del criterio di priorità b) previsto all’art. 10 c. 3 dello schema di Decreto (impianti iscritti in posizione non utile nei Registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012) in base alla anteriorità della data di iscrizione a tali Registri (commento all’art. 10 dello schema di Decreto);
- abolire il nuovo e incomprensibile divieto di accesso agli incentivi a tutti gli impianti che hanno avviato lavori di costruzione (essendovi obbligati per evitare la decadenza del titolo autorizzativo) e che, quindi, dimostrano il concreto interesse a portare avanti l’iniziativa energetica (commento all’art. 4 dello schema di Decreto);
- estendere a tutte le fattispecie il principio (ora previsto solo per l’idroelettrico) secondo cui l’operatore può accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell’impianto (commento agli artt. 4, 10, 13 e 22 dello schema di Decreto);
- introdurre, per i progetti soggetti ad Asta, un sistema di garanzie che preveda alternativamente: il deposito cauzionale di importo pari almeno al 10% del valore dell’investimento; la fideiussione a prima richiesta emessa da istituti bancari iscritti all’Albo della Banca d’Italia e che abbiano un rating elevato, al fine di aumentare le probabilità di concreta realizzazione dei progetti (commento all’art. 13 dello schema di Decreto);
- estendere le premialità per la riduzione di emissioni di gas serra previste dall’art.8 c. 6 e 7 del DM 6 luglio 2012 a tutti gli impianti (esistenti, nuovi, oggetto di rifacimento), attesa la loro finalità di promuovere il raggiungimento di obiettivi ambientali (commento all’art. 8 dello schema di Decreto);
- eliminare gradualmente il meccanismo dell’accesso diretto poiché crea incertezze sulle tempistiche di raggiungimento del tetto massimo (commento all’art. 4 dello schema di Decreto);
- prevedere che i pagamenti della nuova tariffa feed in premium che sostituirà i certificati verdi a partire dal 1° gennaio 2016 avvengano su base mensile, così come per le altre tariffe incentivanti esistenti (commento all’art. 25 dello schema di Decreto);
- modificare la disciplina dell’incentivazione degli ex zuccherifici prevedendo che l’erogazione dei relativi incentivi sia esclusa dal Costo indicativo annuo degli incentivi rispetto al cosiddetto contatore con limite 5,8 miliardi di euro. Valuti la Conferenza Unificata se il relativo costo debba gravare sulle componenti delle tariffe dell’energia elettrica, così come previsto dall’attuale bozza di Decreto, o sulla fiscalità generale (commento all’art.27 dello schema di Decreto);
- eliminare il contingente ad Asta per l’incentivazione agli impianti solari termodinamici di grande taglia (che assorbirebbe risorse fino a 2,5 miliardi di euro per l’intero periodo di incentivazione) a favore di un contingente a Registro di 30 MW per le tecnologie innovative (solare termodinamico, oceanica e eolico off shore) poiché è noto che la tecnologia solare termodinamica a livello internazionale non è riuscita a svilupparsi al pari delle altre tecnologie rinnovabili. Inoltre gli impianti di grande taglia hanno avuto forti difficoltà a ottenere le autorizzazioni necessarie (commenti all’art. 9, c. 3 e all’art. 12, c. 3);
- abrogare l’ancoraggio a Re2012 di cui all’art.19 del DM 6 Luglio 2012 per il calcolo della nuova tariffa incentivante prevista per l’energia da biomasse solide a partire dal 1° gennaio 2016 (commento all’art. 8 dello schema di Decreto);
- introdurre una norma interpretativa chiara e univoca della disciplina del cumulo degli incentivi prevista dall’art. 2, c. 152 della L. n.244/2007 e s.m.i., che tenga conto dell’entrata in esercizio prima o dopo il 30 giugno 2009 come previsto dalla norma in questione, per non vanificare le iniziative energetiche degli operatori che abbiano riutilizzato componenti già incentivati a diverso titolo o già in uso in impianti che beneficiano di incentivi pubblici (commento all’art. 28 dello schema di Decreto);
- introdurre una norma interpretativa chiara e univoca della disciplina della cumulabilità degli incentivi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011, che chiarisca la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18 del DL n.91/2014) con gli incentivi alle fonti rinnovabili, nel rispetto delle limitazioni incluse all’art. 26 del D.Lgs. n.28/2011 (commento all’art. 28 dello schema di Decreto).
assoRinnovabili auspica che le Regioni “possano farsi portavoce di queste osservazioni presso i Ministeri, al fine di indurre un’attenta riflessione in merito agli effetti negativi che provocherà tale Decreto, qualora non venisse emendato e, di conseguenza, favorire l’adozione di una strategia maggiormente green”.
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