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È legge il Decreto Lavoro: le principali misure

Oltre alle proroghe per il lavoro agile e alle novità su contratti a termine, offerta di lavoro “congrua” e assegno unico, il provvedimento atteso in Gazzetta Ufficiale modifica anche la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro

venerdì 30 giugno 2023 - Redazione Build News

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Con 154 sì, 82 no e 12 astenuti, ieri l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Lavoro (recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro già approvato, con modificazioni, in prima lettura, dal Senato), che ora è legge e va in Gazzetta Ufficiale.

Sono previsti alcuni incentivi per favorire le assunzioni e misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti. Il Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.


Lavoro agile

In tema di lavoro agile, è prorogato il diritto a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in forma semplificata, ossia anche in assenza di accordi individuali:


- al 31 dicembre 2023 per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e per i lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni, accertata dal medico competente. La suddetta proroga concerne anche la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente;

- al 30 settembre 2023 per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022.


Leggi: "Smart working 2023, arriva la proroga a dicembre: cosa cambia?"


Assegno di inclusione

Oltre ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, il provvedimento istituisce, altresì, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro - incompatibile con la fruizione del Reddito e della Pensione di cittadinanza - che consiste in un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività.


Contratti a termine, somministrazione di lavoro e prestazioni occasionali

In tema di contratti a termine, somministrazione di lavoro e prestazioni occasionali, è modificata la disciplina delle causali in presenza delle quali i contratti a tempo determinato possono avere una durata superiore ai 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi. In particolare, si conferma che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, si reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, si sopprime la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e si introduce la causale di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi.

Viene esclusa anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, l'esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i dodici mesi e dispone che nel computo di tali dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale del rapporto previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

Esclusi dal computo del limite previsto per il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (intercorrenti tra somministratore e utilizzatore) i lavoratori in apprendistato e determinati soggetti.

È modificata la disciplina del lavoro occasionale, elevando da 10.000 a 15.000 il compenso massimo per ciascun utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, con riferimento alla totalità dei prestatori, e da 10 a 25 il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che un utilizzatore nei suddetti settori può avere perché sia vietato il ricorso al lavoro occasionale.


Previdenza

Cambiano le sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella Gestione separata, sostituendo i limiti minimi e massimi di 10.000 e 50.000 euro con nuovi limiti commisurati all'importo omesso e pari, rispettivamente, al 150 e al 400 per cento.

Introdotta, per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS, la possibilità di versamento, entro il 31 dicembre 2023, della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi.

Fino al 31 dicembre 2023, introdotta la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro relative ai lavoratori più vicini al conseguimento della pensione (e alle quali consegue un'indennità di accompagnamento alla quiescenza) previste da un accordo di espansione stipulato entro il 31 dicembre 2022 da parte di gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità.


Salute e sicurezza sul lavoro e attività ispettiva

È modificata la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di nominare un medico competente se questo è previsto dal DUVR, che gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dell'amministrazione tenuta alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono adempiuti con lo svolgimento della valutazione dei rischi alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari, l'estensione ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare dell'obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, l'obbligo per il medico competente di richiedere la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, l'integrazione della disciplina sul noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore, l'obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze particolari, l'inserimento di un altro titolo di studio - diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.


Si prevede che, per determinate finalità, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore della Guardia di finanza per i controlli ispettivi sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro.


L'Ispettorato nazionale del lavoro destina un contingente di proprio personale ispettivo allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, negli ambiti del lavoro e della legislazione sociale, nel territorio della Sicilia.


Politiche sociali

Il provvedimento dispone sulla possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse, nei limiti dell'importo di 2.730.660,28 euro, del cd. fondo bonus trasporti, come modificato dal DL. 5/2023, per l'estensione del riconoscimento del beneficio, in deroga ai limiti previsti per le richieste fuori termine riferite al 2022, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito.


Viene modificata la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite - limite pari attualmente a 43.131,90 euro; tale maggiorazione viene estesa da parte della novella - con effetti in ogni caso non anteriori al 1° giugno 2023 - ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto; l'estensione opera per un periodo massimo di cinque anni, successivi all'evento del decesso, e sempre che continuino a sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico e universale. Resta fermo che la misura della maggiorazione è variabile in relazione al valore dell'ISEE; gli importi minimi e massimi della maggiorazione sono attualmente pari, rispettivamente, a 32,4 euro mensili (nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 16.215,00 euro) e a 0,1 euro mensili.


Istituito un Fondo con dotazione di 60 milioni di euro destinato al finanziamento di attività socio-educative a favore dei minori da parte dei Comuni per il potenziamento di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.


Fondo infortuni studenti

Si istituisce un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.


Si prevede, in via transitoria, con riferimento all'anno scolastico 2023-24 e all'anno accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuate dalla disposizione - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.


Finanze

Incrementato il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Rimodulata la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2022 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi.

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