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Decreto-legge per l'economia verde e il contrasto dei cambiamenti climatici: ecco la bozza

Tra le novità: misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e potenziamento della Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

giovedì 19 settembre 2019 - Redazione Build News

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Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane: è una delle novità contenute nella bozza di decreto-legge con le misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde.

“Con il Decreto legge sul clima, che presto approderà in Consiglio dei Ministri, l’ambiente torna finalmente a tessere l’azione di governo e ad occupare un ruolo centrale nel dibattito politico”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Si tratta – ha spiegato il Ministro – di un provvedimento corposo, che proprio per questo richiede la massima condivisione, solo così può funzionare. Stiamo quindi lavorando in un clima di grande confronto affinché il testo finale possa approdare nel più breve tempo possibile in Consiglio dei Ministri.

Posso inoltre affermare – ha aggiunto Costa – che come Ministero dell’ambiente siamo disposti a utilizzare le aste verdi per le necessarie coperture.

Sono convinto – ha concluso il Ministro – che sapremo trovare la giusta sintesi per rendere finalmente effettive tutte le misure in grado di mettere in moto il tanto auspicato ‘green new deal’, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell’ambiente nel nostro sistema costituzionale. Per farlo, il decreto interverrà con misure urgenti nei settori considerati più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di incentivare comportamenti e azioni virtuose in tempi brevi.

L'articolo 1 dello schema di DL istituisce “il programma sperimentale di incentivazione del trasporto sostenibile per la promozione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altri servizi ad essi integrativi da finanziare con le risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite massimo di 200 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”.

“Ai cittadini che risiedono nelle città metropolitane nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria che rottamano autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è attribuito un credito fiscale corrisposto mediante un titolo di spesa pari ad euro 2.000, che l’interessato può utilizzare entro i successivi cinque anni ai fini dell’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, inclusi i servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni, anche in favore dei familiari conviventi. Il beneficio è revocato ove il medesimo soggetto, ovvero un familiare convivente, provveda all’acquisto, al leasing o al noleggio a lungo termine di un’autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi”.

RIDUZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E POTENZIAMENTO DELLA VIA. Segnaliamo anche gli articoli 6 e 7:

Art. 6 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040.

2. All’individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità ivi indicate.”

Art. 7 (Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della regolamentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera: f-bis) un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario;

b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)”.”

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.”;

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.”.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della pubblica Amministrazione i Nuclei di Valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l’armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.”

In allegato la bozza del decreto-legge ambiente


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