L'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha pubblicato una nota sintetica sulla legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 - Suppl. Ordinario n. 23.
La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.
Segnaliamo, in particolare, i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 18 del provvedimento.
Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis)
La norma, approvata durante l’esame parlamentare, apporta modificazioni al comma 375 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 volte ad estendere l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF.
In particolare l’articolato, alla lettera a), integra la lettera b-bis) del citato comma 375, prevedendo che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.
La lettera b) dell’articolato inoltre modifica il citato comma 375 inserendo la lettera d-bis) con la quale, fermo restando l’ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre, possono accedere al FOI:
- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l’anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell’anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.
I succitati interventi possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso; la succitata procedura inoltre è estesa anche agli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1 (Attrattività dei borghi), limitatamente alla quota lavori.
Interventi di edilizia scolastica (Articolo 18, comma 4-ter)
La norma, approvata durante l’esame parlamentare, consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.