In considerazione dei quesiti pervenuti dagli Ordini Regionali e/o dagli iscritti all’Albo, il Consiglio nazionale dei geologi ha pubblicato la circolare n° 435 del 22/07/2019 che fornisce chiarimenti sul decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Sulle modalità di calcolo dei corrispettivi per la relazione geologica
La relazione geologica costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante ed essenziale dei diversi livelli della progettazione nella sua interezza.
Il calcolo del corrispettivo dovuto per la redazione della suddetta relazione è da riferirsi, quindi, a tutte le categorie d’opera, non potendo esso limitarsi, a titolo esemplificativo, alla sola categoria d’opera “Strutture”.
Il Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, all’art. 4, definisce, infatti, il compenso professionale (CP) come la sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d’opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro base (P). In ogni caso, nel calcolo generale del CP, il valore V va determinato per ogni scaglione e contestualmente va adeguato anche il valore P che ad esso è legato.
In virtù di quanto sopra, nell’ipotesi in cui alcune prestazioni non siano ricomprese nelle tavole allegate al Decreto ministeriale, ai fini del calcolo del compenso secondo le corrette modalità sopra indicate, occorre far ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle stesse tavole e, in subordine, alle effettive attività rese, così come espressamente previsto dall’art. 6 del medesimo Decreto.
Ciò, oltre ad essere confermato dalle vigenti Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C. emerge dalla stessa lettura dell’atto ministeriale, in quanto solo qualora esso abbia inteso escludere dal calcolo determinate categorie, vi ha provveduto in maniera esplicita.
Sulla relazione geologica nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel progetto definitivo
Ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010, ancora vigenti per come recepiti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016, la relazione geologica è parte integrante sia del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia del progetto definitivo.
Pertanto, qualora si affidino, mediante un'unica procedura, entrambi i livelli di progettazione sopraindicati e si ometta, quindi, di acquisire la relazione geologica in uno di essi, i corrispettivi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 debbono essere calcolati mediante utilizzo cumulativo sia della voce relativa alla prestazione “QbI.11 Relazione geologica” prevista per la fase prestazionale “b.I PROGETTAZIONE PRELIMINARE” sia della voce relativa alla prestazione “QbII.13 Relazione geologica” prevista per la fase prestazionale “b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA”.
Sulla relazione geologica nel progetto esecutivo
La relazione geologica costituisce, di norma, parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del D.lgs. 50/2016, come previsto dell’art. 216, comma 4, dello stesso Decreto), che detta: “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”.
Sulla base di tale previsione regolamentare, nel calcolo del corrispettivo per la relazione geologica mediante i parametri di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, per la fase prestazionale “b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA”, si applicano i parametri riferiti alla prestazione “QbIII.01 Relazione generale e specialistiche” per le diverse categorie d’opera.
Resta inteso che, in caso di diversa determinazione del Responsabile del procedimento sul detto criterio preferenziale, in applicazione dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale, il calcolo del compenso dovrebbe, comunque, avvenire facendo ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole a esso allegate e, quindi, alla prestazione “QbII.13 Relazione geologica” prevista per la fase prestazionale “b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA”.
Sulla direzione lavori di indagini geognostiche
Rientra nei lavori pubblici l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ, così come si evince dalla definizione della categoria opere speciali OS20B.
Pertanto, per il calcolo dei corrispettivi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, nella fase prestazionale “C.II ESECUZIONE DEI LAVORI”, la direzione lavori di indagini geognostiche è da farsi rientrare nella prestazione “QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” - oltre che nelle eventuali successive - ed è da calcolarsi mediante utilizzo delle categorie di opera a cui le indagini geognostiche si riferiscono.
In sostanza, ove le indagini geognostiche siano effettuate per la progettazione di un’opera rientrante in “edilizia”, occorrerà calcolare il corrispettivo per la direzione lavori, facendo riferimento a tale categoria prevista dal Decreto ministeriale.
Tutto quanto sopra si pone, ancora una volta, in linea con la previsione dell’art. 6 del Decreto ministeriale sopra citato.
Resta inteso che le indagini geognostiche sopra definite non rientrano nelle prestazioni professionali previste e compensate sulla base dei parametri di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2016.