“È sicuramente da apprezzare la modifica dell’art. 24 comma 8 del Codice, grazie alla quale le stazioni appaltanti, per calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, dovranno fare ricorso al cosiddetto 'Decreto Parametri' e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza. A questo proposito va ricordato che le procedure per l’affidamento variano con il variare dell’importo posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate.”
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul Decreto correttivo del nuovo Codice Appalti varato ieri dal Consiglio dei Ministri – LEGGI TUTTO - per superare le criticità emerse durante il primo anno di vita del nuovo Codice dei contratti.
CONCORSI. Il Cnappc evidenzia che un altro elemento positivo riguarda il superamento di alcune criticità sui concorsi, come quella dell’art.152 del Codice, il quale prevedeva che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione.
“Il correttivo - sottolinea Rino La Mendola - vicepresidente del Consiglio Nazionale e coordinatore del dipartimento Lavori Pubblici - recependo le nostre proposte, alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Sul tema dei concorsi, permangono, tuttavia, alcune criticità che potranno essere superate con un successivo provvedimento legislativo”.
“Per questo motivo - sottolinea ancora - continueremo a proporre ulteriori modifiche all’art.152, al fine di stabilire in modo chiaro che al vincitore del concorso vanno affidate anche le fasi successive della progettazione, superando così l’opzione alternativa dell’affidamento interno di progetti che riguardano opere di particolare interesse architettonico e garantendo la concreta realizzazione del migliore progetto selezionato in fase concorsuale.”
APPALTO INTEGRATO. Il decreto correttivo introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza. Gli architetti ritengono accettabile solo il recupero delle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, ma non ne condividono l’estensione ad altri casi (urgenza, lavori con rilevanti componenti tecnologiche), nella consapevolezza che tale procedura non pone certamente il progetto al centro del processo di esecuzione di un’opera pubblica, tradendo uno dei principi fondamentali della legge delega.
“Se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti in corso d’opera e delle incompiute - conclude La Mendola - e ridurre il notevole contenzioso negli appalti, i lavori devono essere affidati soltanto sulla base di un dettagliato progetto esecutivo. Procedure, quindi, come l’appalto integrato, che prevedono l’affidamento dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità o di un progetto definitivo, devono essere definitivamente abbandonate.”