È pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Questa nuova legge è entrata in vigore il 1 maggio 2024.
Controlli sugli interventi Superecobonus finanziati con il PNRR
L'articolo 41 della nuova legge stabilisce che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all’articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica», è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L’ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR”.
Patente a crediti nei cantieri
Per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il comma 19 dell’articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
È prevista l’introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell’obbligo di possesso di una patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (obbligo che può essere esteso ad altri settori). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; in assenza di tali requisiti, è fatto salvo, a certe condizioni, il completamento delle attività in corso. Sono previste sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza dei requisiti).
Appalti pubblici e privati, contrasto del lavoro irregolare
La nuova legge introduce anche disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Altre norme in materia di lavoro e legislazione sociale
La nuova legge integra i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell’arresto.
Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l’iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.
Impianti FER
L’articolo 41-bis modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all’attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo. La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: l’articolo 41-bis sostituisce il termine coltivatore con conduttore.
Riduzione dei tempi di pagamento delle PA
L’articolo 40 prevede la riduzione da 45 a 30 giorni dalla notifica del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Viene inoltre ridotto il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Prevista la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati.
Semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica
Al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della strada.
Resta salva la facoltà dell’ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.
Per quanto attiene, infine, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, viene data la facoltà al soggetto richiedente di comunicare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione in questione, all’amministrazione procedente, la volontà di avvalersi della nuova disciplina.
Biometano, misure per favorire l’accesso ai bandi PNRR
Viene introdotta una norma volta ad agevolare l’accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare.
Si prevede in particolare che – nell’ambito della procedura abilitativa semplificata (disciplinata dall’art. 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011) – i titolari degli impianti che intendono partecipare ai predetti bandi possano ottenere, ove previste, le autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006 anche in seguito alla definizione della procedura di ammissione al finanziamento PNRR.
Si tratta specificatamente dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA) ex art. 29-bis e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006.
La norma precisa che in ogni caso tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.
Modifiche al Codice dell’ambiente
La nuova legge introduce modifiche e integrazioni al Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006): le novità riguardano la proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA e il monitoraggio ISPRA delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale.