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Decreto prezzi, ecco il testo definitivo con la nuova tabella

Incrementi lineari del 20% ad eccezione dei cappotti termici nelle zone climatiche più fredde, che aumentano del 30%. Parte il conto alla rovescia per l’entrata in vigore

mercoledì 16 febbraio 2022 - Redazione Build News

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In attesa della “bollinatura” da parte della Corte dei conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile il testo del Decreto Prezzi del MiTE, con la tabella dei nuovi massimali contenuta nell’Allegato A: in totale 34 voci, da cui sono state escluse all’ultimo momento le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e gli impianti fotovoltaici. In tutti i casi è stato applicato un incremento lineare dei valori pari al 20%, con l’eccezione dei cappotti termici nelle zone climatiche più fredde – la distinzione tra zone climatiche per l’isolamento termico è una delle novità del decreto – che prevedono una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. 

Ad esempio, se nel 2020 (D.M. “Requisiti tecnici”) per l’isolamento delle coperture esterne era previsto un massimale di 230 € per metro quadro, si passa ora a 276 € al metro quadro. 


Un estratto della tabella dell’Allegato A

Rispetto alle tabelle comparative che erano circolate in fase di bozza del decreto, quindi, alcuni aumenti risultano significativamente contenuti: per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore fino a 150 litri di accumulo, ad esempio, era previsto un incremento addirittura del 130% (da 1000 a 2200 euro), mentre nella versione finale del decreto il massimale viene fissato a 1200 euro. Si rimanda al testo completo del decreto in allegato al presente articolo per la tabella completa con i nuovi prezzi – che, ricordiamo, non comprendono l’Iva, la posa in opera e gli altri oneri professionali.

Un nuovo punto di riferimento per le asseverazioni

L’Allegato A del nuovo decreto ministeriale costituirà il punto di riferimento per le asseverazioni dei lavori edilizi laddove sono previste obbligatoriamente (restano esclusi, quindi, i lavori di importo inferiore a 10 mila euro e gli interventi di edilizia libera), sostituendo l’Allegato I del D.M. del 6 agosto 2020. Per tutte le voci non presenti nelle tabelle si potranno utilizzare gli altri prezzari già previsti, come quelli pubblicati dalla DEI.

Di fronte alle imprese e ai cittadini che stanno valutando di iniziare dei lavori agevolati con i bonus edilizi si apre ora un “dilemma”, come scrivono Saverio Fossati e Giuseppe Latour sulle pagine del Sole 24Ore: “Per evitare disallineamenti tra i computi metrici e le successive asseverazioni, è bene decidere adesso se non sia opportuno congelare tutto con la presentazione di una Cilas”. Dato infatti che il decreto entrerà in vigore soltanto 30 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., si apre in sostanza un “periodo transitorio”, che permette ai lavori già avviati e quelli che saranno avviati in questa fase di ricadere ancora nella vecchia disciplina – anche se non è detto che sia automaticamente più conveniente. 

IN ALLEGATO: Il “Decreto Prezzi” del Ministro della Transizione Ecologica

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