Si appresta a sbarcare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sui requisiti tecnici del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.
Firmato dai quattro ministeri competenti (MiSE, MEF, MATTM e MIT) e pubblicato ieri dal Ministero dello Sviluppo economico, il decreto in oggetto – IN ALLEGATO -, ricorda la relazione illustrativa, “è previsto all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63/2013 e concerne l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008”.
In particolare, il decreto “disciplina i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che beneficiano della detrazione di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus Facciate) e gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Super Ecobonus).
I requisiti si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:
a) interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
b) interventi di isolamento dell’involucro edilizio;
c) interventi di installazione di collettori solari;
d) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda-sanitaria;
e) installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
Inoltre, lo stesso articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 prevede che il decreto introduca anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. L’introduzione di tali massimali è volta ad ottimizzare il rapporto tra costo per lo Stato e beneficio in termini di risparmio energetico generato”.
Qui riportiamo la Tabella di cui all'Allegato I con i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A:
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