Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche relativamente al Superbonus 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici.
I due decreti sono in vigore dal 6 ottobre 2020.
Il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e isoggetti ammessi alla detrazione.
Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali sanzioni.
In particolare, nel richiamato decreto del MISE sui requisiti tecnici sono presenti una serie di allegati che definiscono:
- (Allegato A) i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;
- (Allegato B) la sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, con il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione;
- (Allegato C) la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito Enea;
- (Allegato D) la scheda informativa con i dati identificativi necessari per l'individuazione del soggetto beneficiario, dell'immobile oggetto di intervento, delle tipologie e delle caratteristiche tecniche degli interventi realizzati;
- (Allegato E) i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico;
- (Allegato F) le prestazioni minime che le pompe di calore (pompe di calore elettriche o pompe di calore alimentate a gas) devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni;
- (Allegato G) i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l'accesso alle detrazioni;
- (Allegato H) le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell'allegato A, capitolo 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali;
- Allegato I) i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.
COLLETTORI SOLARI, SALE LA DETRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE. Dalla lettura del decreto requisiti pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge che per quanto riguarda i collettori solari la detrazione massima ammissibile sale da 30 mila euro a 60 mila euro.
INTERVENTI ANTISISMICI, NON PREVISTA LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLA SPESA. Per quanto concerne gli interventi antisismici, non è prevista la verifica di congruità della spesa, anche se tali interventi beneficiano dello sconto del 110%.
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