È prevista per questa sera, probabilmente intorno alle ore 21, la riunione del Consiglio dei ministri che dovrebbe avere all'ordine del giorno il Decreto Rilancio per il sostegno alle imprese, alle famiglie, all'economia e al comparto creditizio contro l'emergenza Covid-19.
La bozza del decreto ora in circolazione consta di ben 258 articoli per 437 pagine.
Sono ancora non definite le misure per il sismabonus e l'ecobonus: l'articolo 128 della bozza, dal titolo “Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid”, reca la dicitura “da definire”.
CREDITO D'IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. Il successivo articolo 128-bis, dal titolo “Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”, prevede un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute nell’anno 2020 per le spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.
Il comma 1 fornisce un primo elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
In questa fase non possono essere identificate tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura e pertanto il comma 3 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia di concerto con quello dello Sviluppo economico, possano essere identificate ulteriori investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 4.
CESSIONE DEL CREDITO E SEMPLIFICAZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA. L'articolo 129 della bozza, dal titolo “Cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali e semplificazione di alcune norme in materia di interventi di efficienza energetica”, è ancora incompleto. Esso alla data del 10 maggio 2020 recita:
“1. I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 del presente articolo, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi [a soggetti privati], anche diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito.
2. Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente, utilizzabili anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso”.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Segnaliamo anche l'articolo 123 che, si legge, “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre”.
In allegato il Decreto Rilancio (bozza 10 maggio 2020)