Il decreto-legge Rilancio (DL n. 34/2020), approvato oggi dalla Camera dei deputati, contiene una serie di misure in materia di energia e di ambiente, che riportiamo (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio 2020).
Si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziate dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa (art. 30).
Si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi": vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Vengono introdotte disposizione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (art. 41).
Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente:
- si modifica l'articolo 32 del d.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima (art. 42-bis);
- si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori: le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate (art. 114-ter);
- si demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attivazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, della procedura per la stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 164-bis).
Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale:
- si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km (art. 44);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si incrementano di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana (art. 200, comma 9-bis);
- si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 227);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione della Camera, si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della L. 979/1982, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino (art. 227-bis);
- si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si ripristinano i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti, abrogando l'art. 113-bis del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva ampliati in relazione all'emergenza da COVID-19 (art. 228-bis);
- si dettano disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane (art. 229);
- con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si dettano disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della collettività (art. 229-bis).
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