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Decreto Ristori, approvato emendamento per sospensione fino al 31 dicembre 2021 del pagamento delle rate dei mutui prima casa

Inoltre è prorogato di 24 mesi (9 aprile 2022) il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno

martedì 15 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Ristori (Dl 137/2020) che proroga di 24 mesi (9 aprile 2022) il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno.

La nuova norma introdotta proroga altresì al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti) ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd Fondo Gasparrini) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi, la disciplina del Fondo, modificata in seguito dalla legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni. Il beneficio è previsto nelle ipotesi individuate dall’articolo 2, comma 479 della richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale; di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa; morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

A seguito dell’emergenza legata al diffondersi del COVID-19 il Governo è intervenuto in più occasioni sulla disciplina del Fondo.

In particolare, l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Liquidità), stabilisce che per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento) e, dunque, fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame proroga il sopra citato termine, stabilendo che dal 9 aprile 2020 per ventiquattro mesi l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

La lettera b) modifica, inoltre, il comma 2-bis del menzionato articolo 12, che precisa alcune modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all’istituto di credito, tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, ove ne abbia accertato la completezza e la regolarità formale.

In particolare, con la modifica in esame fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, a valere sul Fondo, e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, l’istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. (fonte: Dossier parlamentare del 14 dicembre 2020)

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