Abrogazione del rito super accelerato: lo prevede una norma nell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile 2019 e in vigore dal 19 aprile.
I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del DL n. 32/2019 dispongono quanto segue:
4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 4 - spiega il dossier del Servizio studi del Senato - interviene sull’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture per sopprimere il c.d. rito super accelerato.
In particolare, il decreto-legge (lett. a) abroga i commi 2-bis e 6-bis dell’articolo 120, introdotti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che prevedevano l’immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.
Si tratta delle disposizioni che, per i vizi relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, considerati immediatamente lesivi, prevede il ricorso entro 30 giorni (decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante) pena la preclusione della facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara (comma 2-bis). Tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento motivato al committente (ex art. 29 D.lgs 50/2016), al quale deve essere reso disponibile in concreto. Per coordinamento, dunque, all’articolo 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 viene abrogato dal decreto-legge in esame (articolo 1, lettera c) vedi sopra), il riferimento ai termini per l’impugnativa di cui all’ articolo 120, comma 2-bis, abrogato dalla disposizione in commento.
La previsione del rito, c.d. super accelerato, di cui all’articolo 120, comma 2-bis, per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, risponde alla necessità di consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. L’intento del legislatore è stato infatti quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte
È previsto inoltre un procedimento in camera di consiglio (da tenersi entro 30 giorni) per il quale sono dettate, a fini acceleratori, stringenti disposizioni inerenti ai termini per la produzione e deposito di documenti, memorie e repliche; solo per nuove esigenze istruttorie o per l’estensione del contraddittorio è consentita una nuova udienza camerale (comma 6-bis).
Sul rito di cui all’articolo 120, comma 2-bis, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea (ord. 14 febbraio 2019 C-54/18) la quale, pur ammettendone la conformità al diritto UE, ha posto il problema dell’effettiva conoscenza, da parte dei partecipanti ad una gara di appalto, dei motivi di illegittimità del provvedimento, che sarebbero onerati a impugnare subito. Secondo la Corte di Giustizia, l’onere di immediata impugnazione per contestare ammissioni ed esclusioni, è conforme alle Direttive europee, solo se il provvedimento di ammissione/esclusione è stato comunicato insieme ad una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’unione europea Infatti, secondo la Corte, ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere unicamente garantiti qualora i termini imposti per proporre tali ricorsi inizino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione di dette disposizioni. Ne consegue che spetta ai giudici dello Stato verificare se un operatore economico sia effettivamente venuto a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione o di esclusione, dei motivi di illegittimità del suddetto provvedimento.
Sulla legittimità costituzionale del rito super accelerato pendono dinanzi alla Corte costituzionale due questioni sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Puglia (cfr. ordinanze 2018 nn. 138 e 141).
Con l’abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che il comma 4 è volto a sopprimere il cosiddetto rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultato, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Le successive lettere da b) a e) del comma 4 apportano modifiche di coordinamento all’articolo 120 del Codice del processo amministrativo, derivanti dall’abrogazione dei commi 2-bis e 6-bis.
In particolare, al comma 9 sono soppresse le disposizioni che imponevano al TAR, nei casi previsti al comma 6-bis, di depositare la sentenza entro 7 giorni dall'udienza di discussione e consentivano alle parti di chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, entro 2 giorni dall'udienza.
Il comma 5 reca la disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all’art. 120 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.