È in corso in Aula alla Camera la discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, approvato dal Senato il 4 settembre.
Di seguito, i principali interventi in materia di contratti pubblici ed edilizia (articoli da 1 a 11-bis).
Contratti pubblici
- sono previste disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia europea (articoli 1 e 2, modificati al Senato);
- si prevede, con riferimento alle procedure di affidamento di cui a citati articoli 1 e 2, la partecipazione degli operatori economici, anche in forma di raggruppamenti temporanei (articolo 2-bis, introdotto al Senato), e si consente alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali (articolo 2-ter, introdotto al Senato);
- si mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie per la P.A, (articolo 3);
- si interviene, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento e in materia di ricorsi giurisdizionali (articolo 4, modificato al Senato);
- sono introdotte norme per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero (articolo 4-bis, introdotto dal Senato);
- si disciplinano i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, per gli appalti con valore pari o superiore alla soglia europea (articolo 5, modificato dal Senato);
- si stabilisce l'obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori pari o superiori alle soglie di rilevanza europea (articolo 6, modificato al Senato);
- è istituito, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, ed è introdotto il Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 (articolo 7, modificato al Senato);
- sono previste una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici (consegna dei lavori, esecuzione del contratto in via d'urgenza, presentazione delle offerte, dibattito pubblico, divieto di c.d. appalto integrato, validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC) (articolo 8, modificato al Senato);
- sono modificate alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (articolo 8-bis, introdotto al Senato);
- sono previste disposizioni per la revisione, l'ampliamento dei poteri e la proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri" (articolo 9, modificato al Senato).
Modifiche al Codice Appalti
L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante l'esame presso il Senato, sono state approvate modifiche in materia di: operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC. Ulteriori modifiche introdotte dal Senato intervengono su disposizioni del Codice, al fine di aggiungere il riferimento al Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione delle novelle previste dal comma 5.
Edilizia
- sono introdotte modifiche in più punti al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e dettate ulteriori disposizioni in materia edilizia, finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, de-carbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo; in particolare, i principali interventi riguardano: la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con incrementi volumetrici e con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; la disciplina della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione edilizia, le attività di edilizia libera, le attività subordinate a permesso di costruire e SCIA, le tolleranze costruttive. le costruzioni in zone sismiche e l'osservanza delle norme tecniche, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione, la posa in opera di elementi o strutture amovibili (articolo 10, modificato al Senato);
- sono previsti, inoltre, interventi riguardanti: il rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, la conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni e la SCIA per le infrastrutture sociali (art. 10, commi 6, 7, 7-bis e 7-ter).
Ulteriori disposizioni riguardano: le procedure di demolizione degli immobili abusivi, e l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (artt. 10-bis, 11 e 11-bis).