Oggi la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nel testo predisposto dalle Commissioni, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
L'articolo 51 del provvedimento, nel testo così come modificato in sede referente, reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni”.
In particolare, il comma 1, alla lettera a) prevede la modifica dell’articolo 1 del citato decreto- legge, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
Si ricorda che tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
A seguito dell'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 51.47 (nuova formulazione) si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura).
In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l’affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta). (fonte: dossier parlamentare del 22 luglio 2021)
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