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Decreto Semplificazioni-bis e governance PNRR: le novità per le procedure di appalto

Tra le misure: procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche, promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC, promozione delle Pmi, appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico, certezza dell’avvio dei lavori

lunedì 26 luglio 2021 - Redazione Build News

gare-appalti

All'indomani dell'approvazione venerdì scorso da parte della Camera, con modifiche, del disegno di legge di conversione in legge del decreto governance Pnrr e semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Funzione pubblica ha messo a punto delle slide che illustrano le principali misure contenute nel provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si segnalano le seguenti novità.

Procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche (art. 44)

È stata prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali strategiche all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità.

Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC (artt. 47 e 47 bis)

Sono state previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È stato introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.

Promozione delle PMI (art. 47 quater)

Sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).

Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico (art. 48)

Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 comma 5 del decreto legislativo n 50 del 2016. In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando c’è una impugnativa (art. 48 comma 4)

A seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare è stata soppressa la limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 125 del codice del processo amministrativo ai soli lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

In questo modo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento economico; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.

Certezza dell’avvio dei lavori (art. 50)

Nel caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n 76, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si garantisce il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Commissari straordinari (art. 52)

È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art 4 del D.L. 32/2019 per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale.

Qualificazioni delle stazioni appaltanti (art. 52)

La capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si propone di innalzare i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

Subappalto (art. 49)

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni-bis: affidamenti diretti solo agli operatori economici con documentate esperienze

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