La Camera, con 350 sì e 44 no, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146-AR?), nel testo predisposto dalle Commissioni, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA E AMBIENTE. L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) segnala le novità in materia di edilizia e ambiente contenute nel provvedimento:
-viene introdotta la denominazione Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene disposto, in particolare, che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. I commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico.
Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
Viene, altresì, disposta la trasmissione al Parlamento da parte del Ministro della transizione ecologica di una relazione annuale contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. Inoltre il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico può attuare, anche attraverso i contratti di fiume, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici;
articolo 36-ter
-viene previsto l’incremento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere gli interventi della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, di cui all’art. 3 del Dl 148/1993;
articolo 36-bis
-viene previsto il rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
articolo 24-bis
-vengono apportate modifiche alla disciplina introdotta dal provvedimento al Dlgs 152/2006 (art. 26-bis) sulla fase preliminare – mediante conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). In particolare, viene reso facoltativo il dimezzamento dei termini per lo svolgimento della conferenza preliminare e viene chiarito che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
articolo 23, comma 3 e 4
-vengono adottate disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica;
articolo 22-bis
-vengono apportate modifiche alla disciplina sulla determinazione dell’autorità competente in materia di VIA disponendo, tra l’altro, che la Regione o la Provincia autonoma trasmettono al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, decorso tale termine, viene disposto che si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma. In assenza di questa viene considerata non valida quella disposta dal proponente;
articolo 25 comma 1 lettera a, capoverso 4-ter
-viene integrata la disciplina di cui all’art. 199 c. 3 del Dlgs 152/2006 sui contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti prevedendo che gli stessi devono contenere anche l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale;
articolo 35, comma 3-ter
-vengono apportate modifiche alla norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006 in materia di matrici materiali di riporto. In particolare, viene chiarito che le matrici ambientali di riporto debbono essere sottoposte a test di cessione ai fini - oltre che delle metodiche da utilizzare - anche dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Viene, inoltre, previsto che le suddette matrici devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e non più solo «ove conformi ai limiti del test di cessione»;
articolo 37, comma 1-bis
-viene previsto che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi siano considerati prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
articolo 35, comma 1, lettera e bis
-viene prevista l’applicazione del regime derogatorio previsto dall’articolo per l’attuazione dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della Salute anche al programma pluriennale di interventi in tema di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e delle strutture residenziali, di cui all’art. 20 della legge 67/1988;
articolo 56, comma 1
-viene disposto che le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto siano svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del PNIEC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
articolo 44, comma 3
-vengono disciplinati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, i criteri tecnici per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di interesse storico sottoposti al vincolo (in deroga ai requisiti sull'altezza minima, ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni);
articolo 51, comma 1 lettera f bis
-viene stabilito che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Inoltre viene disposto che il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture sopracitate su suolo pubblico debba presentare l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione, di cui dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
articolo 32-ter
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