“In base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro”.
Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 987 del 2 agosto 2021, in risposta a un quesito in merito alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto.