Con precedente parere n. 735 del 24/09/2020 (LEGGI TUTTO), il Ministero delle Infrastrutture ha già provveduto a chiarire che: 1. la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al 31/12/2021, a quella contenuta all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016; 2. resta ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, alle procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio.
Con un nuovo quesito, si chiede se entro i limiti di importo per i quali l'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, prevede l'affidamento diretto, rientri nella facoltà della stazione appaltante anche il ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di O.E. individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi precostituiti. In caso positivo, si chiede anche di voler precisare la procedura cui fare riferimento, escludendosi l'applicabilità dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto temporaneamente derogata), anche in considerazione della previsione per i lavori di soglie di importo precise e determinate nella disciplina stabilita all'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020.
LA RISPOSTA DEL MIMS NEL PARERE N. 893 DEL 30 MARZO 2021. “Con riferimento a quanto richiesto, si è già rappresentato nel parere richiamato, che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente all’art. 36, secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate” , temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale. Ciò premesso, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito. Con riferimento al secondo quesito posto, le procedure negoziate sotto-soglia sono disciplinate all’art. 1, lett. b) della L. 120/2020 e, dunque, seguono tali regole.
Nel caso di utilizzo della procedura di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in luogo dell’affidamento diretto ex art. 1. comma 2 lett.a ), si consiglia di dar conto di tale scelta nella motivazione. Si ritiene, inoltre, che la stazione appaltante sarà comunque tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl semplificazioni legati alla fascia di importo dell’affidamento (due mesi nel caso di affidamenti di lavori importo inferiore a 150.000 euro e. per servizi e forniture di importo inferiore a 75.00), nel rispetto della ratio sottesa alla L. 120/2020 che impone il rispetto di precise tempistiche.”
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