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Decreto Semplificazioni fiscali: via libera definitivo dal Senato alla legge di conversione

In materia di Superbonus 110% e bonus edilizi, l’articolo 40-quater abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito. Per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva

mercoledì 3 agosto 2022 - Redazione Build News

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Ieri martedì 2 agosto il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni fiscali - decreto-legge n. 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: CESSIONE FACILITATA DEI CREDITI ANCHE PRIMA DELLA DATA DEL 1° MAGGIO 2022. In materia di Superbonus 110% e bonus edilizi, l’articolo 40-quater – spiega un dossier parlamentare del 1° agosto 2022 – abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data. È abrogato il comma 3 dell’art. 57 del decreto Aiuti - decreto legge n. 50/2022 convertito nella legge n. 91 del 2022 – il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del medesimo decreto Aiuti si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Si tratta delle norme che stabiliscono che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). Con la soppressione di tale comma si riconosce, pertanto, non più alle sole cessioni comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche alle cessioni precedenti, di potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito introdotta dal menzionato articolo 14.

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI. Il provvedimento approvato in via definitiva dal Senato – ha spiegato il relatore Stanislao Di Piazza – si compone di 61 articoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di semplificazioni fiscali; il Titolo II riguarda le procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato, oltre a disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale. Il Titolo III reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, nonché disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce con norma di primo livello alcuni adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta nella loro attività di assistenza fiscale.

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali, mentre l'articolo 3-bis, introdotto alla Camera, estende ulteriormente l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali.

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate. La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 6 prevede che, anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati.

L'articolo 6-bis, introdotto alla Camera, reca alcune norme volte a introdurre nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente. L'articolo 6-ter, introdotto alla Camera, consente al debitore, insieme alla procedura di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera, chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza al contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari agli accordi definiti a livello locale possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio e, per effetto delle modifiche apportate in sede parlamentare, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui si riferisce.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione reddito d'impresa a fini dell'Imposta sul reddito delle società (Ires) è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negative di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa.

L'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre, al comma 2, abroga l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta costituente la base imponibile del tributo.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'articolo 12 ampia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica prevista per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al primo luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica all'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte di intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione finanziaria, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

L'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dell'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese all'accompagnatore delle persone ricoverate.

L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia adottata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione della delibera di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino e non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedano aliquote addizionali differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'Irpef si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

L'articolo 23 consente altresì alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; la qualificazione dell'attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

I commi 8-bis e 8-ter sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 8-bis dispone l'accreditamento su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione Enea Tech e Biomedical, delle risorse destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della fondazione stessa. Il comma 8-ter autorizza l'apertura del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamenti e di prelevamenti per le medesime finalità.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale previsti per il solo 2020-2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.

L'articolo 25, che introduceva delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità, è stato soppresso durante l'esame alla Camera dei deputati.

La disposizione contenuta all'articolo 25-bis, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei centottanta giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al Registro unico nazionale del terzo settore, si prevede infatti che non si debba tener conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.

L'articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal codice del terzo settore (comma 1) e di quelle relative all'impresa sociale (comma 2), mentre il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti forme di copertura finanziaria.

L'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende al 31 dicembre 2022, in luogo del vigente 31 maggio 2022, il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo codice del terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attesa della piena operatività del Registro unico del terzo settore.

L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della tesoreria statale. L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato. L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario, recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30. La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono attività di riscossione nazionale, a mezzo ruolo. Infine, si prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.

IN ALLEGATO il testo approvato definitivamente dal Senato.

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