È in vigore da oggi 13 febbraio 2019 la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 febbraio 2019.
Di seguito le principali misure contenute nella Legge.
MODIFICA AL CODICE APPALTI
L'articolo 5, comma 1 della “Legge Semplificazioni” reca norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione. Più nel dettaglio, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell’articolo in questione, che quindi introduce la possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Inoltre, ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:
- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);
- dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).
AMBIENTE ED ENERGIA
L'articolo 4-bis disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola. L'articolo 11-septies prevede che siano considerati orfani, a seguito dell'evento di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa di tale evento.
L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame al Senato) - dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).
L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è pero consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. Sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione. Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia. E' prevista la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, nonché la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la predisposizione del Piano. E' inoltre istituito uno specifico Fondo di spesa. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
L'articolo 11-quater modifica la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo – con una novella all'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999 - la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione delle cd. "opere bagnate" (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito e delle cd. "opere asciutte" (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri. Vengono prolungati i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo si prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato. Le regioni disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare i contenuti della legge regionale si precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni. Le procedure di assegnazione sono avviate entro due anni, con previsione di procedure di assegnazione applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata. I concessionari corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati. Per le concessioni con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, sono demandate alle regioni le modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo per l'esercizio degli impianti, che viene destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. In virtù dell'introduzione della predetta nuova disciplina, l' articolo in esame modifica in più punti la normativa vigente sulle concessioni idroelettriche.
FINANZA E IMPRESA
L'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
Il medesimo articolo modifica la tassazione degli enti del terzo settore: in particolare, l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019, non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale.
L'articolo 1-bis contiene semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi: in particolare, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; si ridetermina la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle c.d. risorse proprie UE; si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019; si modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.
L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, introduce una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
L'articolo 3, comma 1-terdecies, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.
L'articolo 3-ter modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.
L'articolo 3-quater, commi 2-4, detta misure di semplificazione in materia di pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità limitata semplificata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.
Si segnalano, inoltre, l'articolo 3, comma 1-quinquies – che riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese – e l'articolo 3, comma 1-octies, che riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualificazione per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia.
Con particolare riferimento al settore agroalimentare, l'articolo 3-bis apporta talune modifiche alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n. 4/2011.
L'articolo 3, comma 1-duodecies modifica la norma del D.L. n. 225/2010 (recante proroga di termini legislativi), inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione, dell'associazionismo e di promozione delle attività a favore dei lavoratori, i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.
L'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter elimina per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il comma 1-quater elimina l'obbligo per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il comma 1-nonies elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la dematerializzazione dello stesso registro.
L'articolo 3-quater, comma 1, detta misure di semplificazione, che intervengono in materia di pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, oltre che in materia di pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità limitata semplificata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.
GIUSTIZIA E SICUREZZA
L'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento: si garantisce altresì al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.
L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.
L'articolo 11-quinquies reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.
Con specifico riferimento al comparto sicurezza, l'articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies, interviene in materia di:assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatoria;risorse per il personale civile del Ministero dell'interno; posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, relativi alla disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate; modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
L'articolo 8 dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico. Si dispone altresì il prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1° gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.
L'articolo 8-bis prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando modifiche al D. Lgs. n. 33 del 2016 che, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si prevedono, tra l'altro: semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica; semplificazioni per l'autorizzazione archeologica; l'esenzione per le minitrincee dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei condomini, degli interventi per la banda ultralarga.
L'articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli "smart contract".
Con specifico riferimento al settore dei trasporti, l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, pari a complessivi 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019. L'articolo 10-bis modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
POLITICHE SOCIALI E LAVORO
L'articolo 9 introduce, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.
L'articolo 9-bis modifica alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) in tema di personale del Servizio sanitario nazionale e amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal D.L. n. 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il medesimo articolo 9-bis reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica, prevedendo che le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.
L'articolo 11, commi 1 e 2, restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 11-sexies prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.
L'articolo 11-septies modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.
L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.
L'articolo 3, comma 1-undecies, introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.
L'articolo 3-quinquies, apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.
ENTI LOCALI
L'articolo 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21, reca misure di interesse degli enti locali relative, tra l'altro, a:
- posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
- sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;
- utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari;
- disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
- riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro;
- proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali;
- incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI;
- incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regioni Friuli Venezia Giulia;
- installazione di sistemi di videosorveglianza.
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E SPORT
L'articolo 10 prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo. Si prevede inoltre che le risorse, pari a 8,26 milioni di euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscano nel Fondo "La Buona Scuola", per essere destinate alle assunzioni di personale.
L'articolo 3, comma 1-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle modifiche introdotte dalla L. 8/2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e di altri organismi sportivi. In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI è ora rideterminato in 6 mesi dalla medesima data.
In allegato la Legge n. 12/2019 pubblicata in G.U.