La Rete delle Professioni Tecniche valuta negativamente l’eliminazione, nel Decreto Legge “Semplificazioni” approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della norma contenuta nell’art.10 della bozza preliminare, che consentiva la regolarizzazione di modeste difformità sugli edifici, difformità che si rivelino, tuttavia, conformi alle norme urbanistiche attualmente vigenti. Tale principio, indicato in più commi del citato art. 10, si limita semplicemente ad affermare che se la normativa urbanistica successiva (frutto delle scelte degli Organi istituzionalmente competenti e cioè frutto delle autonome scelte dei Consigli Comunali) ha ritenuto ammissibili tali interventi, gli stessi possono essere “accertati” come “conformi” e non occorre il previo ripristino dello “stato legittimo”, con la demolizione o la rimozione di quanto potrebbe essere rifatto tale e quale.
Tale principio è contenuto, proprio perché ritenuto indispensabile, nel nuovo Testo Unico delle Costruzioni (art. dal 38 al 40), la cui bozza è stata elaborata dall’apposita Commissione presso il MIT, con la presenza di tutte le componenti interessate alle procedure in urbanistica ed edilizia, in attesa di approvazione.
Secondo la Rete delle Professioni Tecniche l’affermazione di tale principio non può e non deve essere classificato alla stregua di un “condono edilizio” in quanto l’accertamento effettuato da un professionista abilitato si limiterà a riscontrare l’attuale conformità dell’opera alla normativa edilizia ed urbanistica vigente senza che ciò estingua i reati eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), assoggettando il titolo edilizio ad una più onerosa contribuzione pecuniaria e ai nulla osta previsti in caso di vincoli.
La RPT ha richiesto al Governo un ripensamento e la reintroduzione di tale norma in bozza in occasione della conversione in legge del DL Semplificazioni da parte del Parlamento.
In allegato la nota della RPT del 6 luglio inviata al premier Giuseppe Conte e la relativa circolare del Cni