Si applica non solo ai progetti di efficienza energetica, ma anche ai progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quanto previsto, in tema di decadenza e riammissione agli incentivi, dal Decreto Semplificazioni.
Lo ha precisato il Tar Lazio nell'ordinanza n. 1436/2021 pubblicata il 5 marzo.
Con un ricorso è stato impugnato il provvedimento con il quale il GSE disponeva la decadenza degli incentivi in favore dell’impianto fotovoltaico della società ricorrente per mancanza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace alla data di entrata in esercizio.
Il GSE, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza ritenendo non applicabili ai progetti in questione le disposizioni introdotte dall'art 56, comma 7, del Decreto Semplificazioni - D.L. 76/2020, che, secondo l’interpretazione del Gestore, troverebbe applicazione “esclusivamente per i progetti di efficienza energetica”.
La novella normativa, in caso di procedimenti giurisdizionali pendenti aventi ad oggetto, come nella fattispecie, provvedimenti del GSE di decadenza degli incentivi, introduce la facoltà dell’interessato di richiedere il riesame del provvedimento di decadenza dagli incentivi attraverso l’attivazione di un procedimento di secondo grado, nel quale il GSE, anche alla luce di eventuale documentazione integrativa, qualora sussistano i presupposti, “dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato” (art. 56, comma 8).
L’ambito applicativo delle novità normative introdotte dal comma 7 - tra le quali è imposto al GSE di valutare, ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza dagli incentivi, i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies della legge 241/1990 - è definito all’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, il quale prevede che: “Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge…”
In allegato l'ordinanza