Giovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata ascoltata in audizione presso la 13° Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, in merito alla conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n.123 in materia di Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
In questa occasione la RPT ha evidenziato che, nella precedente audizione sullo stesso tema alla Camera, ha proposto un “pacchetto” organico di emendamenti tesi a semplificare la procedura di attuazione della ricostruzione. Solo una parte di tali emendamenti è stata accettata.
Allo scopo di contribuire davvero all’accelerazione della ricostruzione, la RPT ha proposto l’introduzione dell’articolo 12-ter nel decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, finalizzato a posporre all’adozione del provvedimento di concessione del contributo la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative alle sanatorie blocchino la possibilità di ottenere il progetto presentato. In altre parole, lo scopo è quello di velocizzare i procedimenti di concessione dei contributi relativi a quegli immobili le cui pratiche di sanatoria non sono ancora concluse.
Altro importante emendamento consiste nella proposta di modifica degli articoli 4 e 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189. Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle attività svolte rende opportuna l’ottimizzazione delle modalità di pagamento delle stesse. Si chiede, dunque, di prevedere il pagamento del 50% in acconto e il saldo al cosiddetto SAL zero.
Inoltre, la RPT ha proposto delle modifiche all’art.12 comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, il cui tema sono le modalità di verifica a campione degli interventi cui è collegata la concessione di contributi. Si chiede di limitare l’ambito di esecuzione delle verifiche al mero confronto tra quanto assentito all’interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere. Ciò sempre al fine di evitare di rimettere sistematicamente in discussione le certezze acquisite, dilatando così i tempi di ricostruzione.
La Rete, poi, ha avanzato ulteriori proposte di seguito sintetizzate:
Introduzione dell’art. 7 quater del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere. Con questa modifica si chiede di permettere di applicare la possibilità di "sanatoria" per i soli edifici che risultano danneggiati dal sisma anche nei Comuni esterni alla perimetrazione definita dal D.L. 189/2016.
Modifiche all’art. 34. Qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Dopo tre anni in cui i tecnici non hanno ricevuto compensi per il loro lavoro si chiede di poter utilizzare un sistema analogo a quello ampiamente in uso per le ditte al fine di consentire alla Casse Professionali di poter concedere la regolarità contributiva ponendo a garanzia i contratti di lavoro con i committenti e prevedere la compensazione di tali posizioni in fase di pagamento post decreti di approvazione. In mancanza di regolarità contributiva il professionista non può essere presente nell’elenco speciale e di conseguenza si riduce ancora il numero di professionisti che operano nella ricostruzione.
Modifiche all’art. 5. Ricostruzione Privata del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – introduzione del comma 3 bis. Con tale emendamento si chiede di concedere la disponibilità del contributo di ricostruzione all’intera unità strutturale danneggiata come somma dei contributi delle singole U.I. che la compongono, mentre ad oggi la norma impone che ogni singola U.I. ha un suo contributo. Il caso emblematico è negli edifici in C.A. multipiano dove il sisma si è concentrato su alcuni livelli danneggiando fortemente le U.I. mentre in altri piani i danni sono stati minimi e si creano disparità di accolli evidenti tra le proprietà.
Tali punti, ritenuti erroneamente non accogliibili in fase di valutazione preliminare degli emendamenti, permettono realmente di semplificare le problematiche alle Pubbliche Amministrazioni e ai professionisti, in difficoltà nelle aree del cratere per mancati guadagni e versamenti contributivi.
I professionisti tecnici italiani si augurano che le modifiche proposte, ascoltate con grande attenzione dagli interlocutori istituzionali, possano finalmente essere accolte.
LE PROPOSTE DEL COMMISSARIO. Presentate dal Commissario Farabollini anche alla Commissione Ambiente del Senato le proposte e le considerazioni propedeutiche all’attività di conversione del Decreto Legge 123 del 24 ottobre 2019.
“Abbiamo analizzato gli strumenti e l’operatività ad oggi messi campo per entrare nel merito di dinamiche complesse per il cui riassetto è stato e sarà essenziale l’intervento puntuale e congiunto del legislatore e del Commissario – dice Farabollini – Già lo scorso 5 novembre in Commissione Ambiente della Camera avevo sottolineato come il riscontro costruttivamente critico dello stato dell’arte sia stato una componente essenziale dei lavori non solo per comprendere le motivazioni che hanno portato alla stesura del decreto con la collaborazione della Struttura Commissariale, ma per indirizzare l’azione legislativa verso misure fondamentali ed urgenti per completare il percorso di adeguamento/ integrazione del DL 189/2019 che in questa XVIII legislatura è stato attuato”.
Farabollini si riferisce in particolare agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto in conversione che toccano corde ancora parzialmente o interamente scoperte come:
- l’ammissione a contributo delle “murature portanti di elevato spessore” (a sacco, caratteristiche dell’appennino centrale, non erano state previste dal computo nel DL 189/2016) e la priorità della ricostruzione delle scuole da mantenersi, ove possibile, all’interno dei centri storici in quanto volano della microeconomia locale (art. 2);
- l’autocertificazione da parte dei professionisti (art. 3) che ha sollevato alcune perplessità ma che non è altro che la sistematizzazione di una procedura già esistente ai sensi del DPR 380/2001 (caldeggiata dai professionisti stessi);
- il completamento della rimozione delle macerie (art. 4);
- l’individuazione delle modalità di costituzione del fondo di rotazione necessario all’erogazione dell’anticipo del 50% delle parcelle professionali previsto dal DL 55/2018 (art. 7).
“Quanto di buono fatto fino ad ora da Governi e Parlamento, crediamo possa, con integrazioni minime ma sostanziali, mettere finalmente sul piatto tutte le carte necessarie a completare il gioco della ricostruzione più vasta, impegnativa e problematica degli ultimi 300 anni di storia italiana – sintetizza Farabollini – Le proposte scaturiscono anche dai numerosi incontri con i vari attori della ricostruzione e sono state con loro condivise (RPT, Comitati cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni comunali, tecnici degli uffici Speciali Ricostruzione ecc.). Il Commissario, attraverso la declinazione delle norme in ordinanze può attivare percorsi e procedure che consentano una migliore applicazione dei dettami del decreto stesso. Si è lavorato e si continua a lavorare in questa direzione per addivenire a percorsi che facilitino i professionisti nella presentazione delle istanze e, conseguentemente, a predisporre procedure che consentano gli Uffici Speciali della ricostruzione ad avviare istruttorie adeguate e consone con le tempistiche richieste dal territorio”.
L’auspicio di Farabollini è che nel nuovo decreto trovino risposta anche criticità specifiche, come l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in sede di conferenza permanente (dove è prevista la presenza del Mibac) e la risoluzione della questione dei collabenti il cui ripristino attualmente non è previsto se non per quelli di interesse culturale.
“Riteniamo che con adeguata declinazione in ordinanza della norma primaria si possa far fronte alle criticità legate ai vuoti che generano instabilità indotta nei borghi dove gli edifici sono strettamente connessi; la problematica delle “grandi luci” che già è stata evidenziata nelle schede Aedes e che sia necessario dettagliare con ulteriori azioni gli interventi di ricostruzione delle scuole nei centri storici con riferimento alla definizione della destinazione d’uso in caso di delocalizzazione obbligatoria; l’applicazione dell’art. 97 del DL 50/2016 in merito all’aggiudicazione dei servizi tecnici al minor prezzo in quanto consentirebbe il riconoscimento della qualità dell’offerta ed il controllo sulle offerte anomale; l’estensione ai liberi professionisti della ricostruzione delle misure di rilancio economico come Resto al Sud (già attiva in Abruzzo ed ora estesa a Lazio, Marche e Umbria così da costituire un importante incentivo all’azione; la possibilità di individuare azioni mirate per i territori maggiormente colpiti e danneggiati, attraverso procedure snelle e comunque rispettose delle norme”.
Di seguito e nel dettaglio, lo sguardo sintetico, ma puntuale sullo stato dell’arte della ricostruzione e gli emendamenti proposti dalla struttura commissariale.
“Quanto dettagliato discusso ai tavoli tecnici impone che il Commissario continui ad attivarsi anche in questa sede perché possano trovare soluzioni questioni tecniche e socio-economiche che si interallacciano nella ricostruzione. Oltre alla possibilità di proporre emendamenti al DL 189/2016, è nelle possibilità del Commissario, attraverso le varie Ordinanze, attivare percorsi e procedure che consentano una migliore applicazione dei dettami del DL stesso. In questo senso si sta operando per addivenire a percorsi che facilitino i professionisti nella presentazione delle istanze e, conseguentemente, a predisporre procedure che consentano gli Uffici Speciali della ricostruzione ad avviare istruttorie adeguate e consone con le tempistiche richieste dal territorio”.