Nell'articolo 64, commi 6-11, del Decreto Sostegni-bis – decreto-legge n.73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio e in vigore – sono introdotte ulteriori agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, ossia di abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquistate in presenza di determinate condizioni (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.
Il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24. Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (articolo 18, Dpr n. 601/1973). Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.
Leggi anche: “Sostegni Bis: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge”