Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 10/2016 – attuativo dell'art. 21 della Legge di riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124/2015) – che modifica e abroga una serie di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
SCIA TELEMATICA. Tra le disposizioni abrogate figura l'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 23 del Testo Unico Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), inserito dall’articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 23: Disciplina della denuncia di inizio attività
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.
L'elenco completo delle norme abrogate è contenuto nell'Allegato 1 al decreto, entrato in vigore il 29 gennaio 2016.