La commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha dato un parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Atto n. 279).
Queste le condizioni poste dalla 8° commissione di Montecitorio:
1) valuti il Governo l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l’amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;
2) valuti il Governo l’opportunità di prevedere una definizione per i « microcantieri», intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;
3) valuti il Governo l’opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull’ambiente;
4) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall’Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l’altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l’eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l’esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
5) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall’Allegato 4, l’opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l’applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche.