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Decreto Ucraina-bis: misure per la liquidità delle imprese e in materia di lavoro

Previste agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi

martedì 22 marzo 2022 - Redazione Build News

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Il provvedimento dispone misure in favore di imprese e famiglie in relazione ai prezzi dell'energia e del gas (articoli 3-7). In particolare, l'art. 6 innalza a 12.000 euro la soglia ISEE per accedere al "Bonus sociale elettricità e gas" per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, che permetterà di ricevere uno sconto concreto sulle bollette energetiche (LEGGI TUTTO).

Sono introdotte, altresì, previsioni per la liquidità delle imprese (articoli 8-10) e in materia di lavoro.

A quest'ultimo riguardo, il Decreto prevede:

- un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, in deroga e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni. Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, in deroga e nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al Decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni. Infine, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al Decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale (art. 11, che integra l'art. 44 del D.Lgs. n. 148 del 2015);

- agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12).

Infine, il provvedimento prevede anche misure specifiche a sostegno dei settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13-22).

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