Agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando l'annullamento della maggiorazione.
Il produttore può richiedere, comunicandolo al Gestore dei servizi energetici entro il 30 giugno 2016, di restituire l'importo corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1° luglio 2016.
La novità - che punta a salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fv di piccola taglia, tutelando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento – è prevista nel disegno di legge Concorrenza, approvato il 2 agosto scorso dalla Commissione Industria del Senato, e che sarà all'esame dell'Aula dopo la pausa estiva per la seconda lettura, per poi tornare alla Camera dei deputati per il via libera definitivo.
SISTEMI DISTRIBUZIONE CHIUSI. Per quanto riguarda i sistemi di distribuzione chiusi (Sdc), i gestori, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, non hanno l'obbligo di essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Ai gestori dei Sdc si applicano solo le norme di separazione contabile.
Ricordiamo che l'emendamento sui sistemi di distribuzione chiusi presentato da Gianni Girotto (M5S) è stato bocciato dalla commissione Industria del Senato (LEGGI TUTTO). Un emendamento analogo del Pd è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo.