La realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione ai sensi dell'art. 10 del d.p.R. n. 380 del 2001.
Lo ha ricordato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 30157/2017.
Il citato articolo 10 del Testo Unico Edilizia, nel disciplinare gli «Interventi subordinati a permesso di costruire», stabilisce inequivocabilmente che "1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; (omissis)”.
Nella sentenza la Cassazione rammenta inoltre che “questa Corte ha chiarito che in tema di tutela del territorio, costituisce 'costruzione' in senso tecnico - giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo”.