“Si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno”.
Questo principio di diritto è stato affermato dalla terza sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 23183/2018.
In questa sentenza la suprema Corte ricorda che “la giurisprudenza di questa Corte ha preso in considerazione la nozione di "pergolato" per distinguerla dalla "tettoia", osservando che la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile”.
Tali definizioni “sono state peraltro ribadite prendendo in considerazione le nozioni di "tettoia" e "pensilina", rilevandone la sostanziale identità ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici e riconoscendo la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento (Cass. Sez. F, n. 33267 del 15 luglio 2011)”.
Anche la giurisprudenza amministrativa “si è, in più occasioni, interrogata sulla nozione di "pergolato". Il Consiglio di Stato, in particolare, dando atto dell'assenza di una definizione normativa, ha affermato che tale opera si caratterizza come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato Sez. 4, n. 5409 del 29 settembre 2011. Conf. Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2134 del 27 aprile 2015. V. anche Cons. di Stato, Sez. 6, n. 306 del 25 gennaio 2017).
Considerando tali caratteristiche, ha pure escluso che possa rientrare nella nozione di "pergolato" una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo (Cons. Stato Sez. 4, n. 4793 del 2 ottobre 2008), diversamente da quanto ritenuto riguardo ad un manufatto precario, facilmente rimovibile, costituito da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell'immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato Sez. 5, n. 6193 del 7 novembre 2005)”.
A conclusioni identiche “sono pervenute altre decisioni, che hanno individuato il pergolato come manufatto in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, senza comportare un aumento di volumetria e senza determinare trasformazione edilizia ed urbanistica (TAR Umbria Sez. 1, n. 499 del 28 ottobre 2010, con richiami a precedenti), tale da realizzare un'ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo (TAR Lazio (LT), Sez. 1, n. 568 del 18 giugno 2013; TAR Campania (NA) Sez. 4, n.1746 del 25 marzo 2011), ribadendo poi (TAR Campania (NA), Sez. 7, n. 3972, del 29 luglio 2013) che, qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non è richiesto il permesso di costruire, mentre tale titolo è necessario nel caso in cui l'opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile (si richiama al riguardo, ex pl., TAR. Trento Trentino Alto Adige sez. 1, n. 342 del 21 novembre 2012)”.
È stata inoltre posta in evidenza anche “la differenza tra "pergolato" e "tettoia", in termini analoghi a quelli indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, facendo ricorso al linguaggio comune ed evidenziando che la tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un'intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali (Cons. Stato Sez. 6, n. 825, del 18 febbraio 2015)”.
Le argomentazioni sopra richiamate sono pienamente condivise dal Collegio.