Il Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), convertito in legge con il via libera ieri del Senato (LEGGI TUTTO), introduce una importante novità per quanto concerne la definizione di ristrutturazione edilizia.
L’articolo 14, comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, estende la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.
Il comma 1-ter dell’articolo 14, spiega un dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera, modifica gli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia, TUE) in materia di definizione di ristrutturazione edilizia.
La lettera a) – aggiungendo, al sesto periodo dell’art. 3, comma 1, lettera d), del TUE il riferimento all’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – estende la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico).
L’art. 3, comma 1, lettera d), del TUE (recante la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia) definisce quali interventi di ristrutturazione edilizia (come tali realizzabili, ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In particolare, il vigente sesto periodo della lettera d) – come modificata dall’art. 10 del D.L. n. 76/2020 e poi, da ultimo, con specifico riferimento all’ambito di intervento della norma in esame, dall’art. 28, comma 5-bis, del D.L. n. 17/2022 – prevede che resta fermo, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
La norma in esame, pertanto, aggiunge al novero degli interventi di ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso di costruire, oltre, come detto, ai già previsti interventi su edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali (territori costieri, fiumi, montagne oltre i 1660 metri di altezza sul livello del mare, parchi e riserve nazionali e regionali, territori coperti dalle foreste ecc.), anche gli interventi su edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Codice. Si ricorda che tale ultima disposizione prevede che sono sottoposti a tutela per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
La lettera b), analogamente a quanto disposto dalla lettera a), inserisce il riferimento all’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche nell’art. 10, comma 1, lettera c), del TUE.
L’art. 10, comma 1, lettera c), del TUE (come da ultimo modificato dall’art. 28, comma 5-bis, lettera b), del D.L. n. 17/2022) dispone, nel testo vigente, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
IN ALLEGATO il testo definitivo approvato dal Senato.
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