Va in Aula del Senato la prossima settimana il disegno di legge con le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
Ieri la Commissione Lavori pubblici e comunicazioni di Palazzo Madama ha dato il via libera senza modifiche al testo del Ddl. Tutti gli emendamenti sono stati respinti, ritirati o dichiarati decaduti.
ACCOLTI ORDINI DEL GIORNO. Sono stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1678-B/8/1 (testo 2), G/1678-B/8/3, G/1678-B/8/4 (testo 2), G/1678-B/8/6 e g/1678-B/8/7, mentre sono risultati respinti o decaduti i restanti ordini del giorno.
Tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo. In particolare, l'ordine del giorno G/1678-B/8/1 (testo 2) impegna il Governo a prevedere nei decreti legislativi di esercizio della delega, fermi restando i campi di applicazione della disciplina in parola ai sensi degli allegati II delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, misure speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani.
Ruoli di "coordinatore in fase di progettazione" e di "coordinatore in fase di esecuzione". L'ordine del giorno G/1678-B/8/4 (testo 2) impegna il Governo a prevedere che i ruoli di "coordinatore in fase di progettazione" e di "coordinatore in fase di esecuzione" siano da rinvenirsi tra le persone iscritte all'albo nelle sezioni "responsabili dei lavori" e "direttore dei lavori".
Il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere ll) e mm), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori. La lettera mm), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.
Tale albo nazionale non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione. L'ordine del giorno evidenzia che “i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carenza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»”.
Garantire l'effettivo coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina. Il Governo ha accolto anche l'ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori, che impegna l'Esecutivo a valutare, nella predisposizione delle norme previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, l'adozione di misure in linea con quanto alle lettere da a) a m) del presente atto di indirizzo.
In premessa i relatori ricordano che il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Oltre all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nella norma di delega alcuni dei quali avrebbero necessità di ulteriore specificazione al fine di non creare possibili elementi di incertezza interpretativa. Si rende necessario "garantire l'effettivo coordinamento" tra la vecchia e la nuova disciplina tenendo conto anche del fatto che, nel corso degli anni, la normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni è stata modificata non solamente attraverso le novelle del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma anche attraverso disposizioni contenute in vari provvedimenti d'urgenza, che hanno delineato un complesso quadro normativo.
Quindi, si dovrebbe porre maggiore attenzione nella predisposizione del testo del decreto legislativo da adottare, al fine di evitare ogni possibile elemento di incertezza capace di generare possibili contenziosi a seguito dell'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e delle relative procedure d'appalto, sotto i seguenti profili:
a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali;
b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla sicurezza nazionale;
c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, nonché quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
e) l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere ai criteri e alle definizioni che vedono affiancate alla contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del processo produttivo e dunque dei costi;
g) appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;
h) nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
i) sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno partecipato alle commissioni aggiudicatrici;
j) riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di "revolving doors" da cui potrebbero derivare possibili complicazioni laddove l'incarico di collaudo sia affidato all'ex dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel medesimo ente committente;
k) in sede di attuazione della delega occorre eliminare l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi rispetto allo sviluppo tecnologico;
l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di sotto della quale la validazione a competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio generale della delega finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito nella qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva, si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in relazione al valore dell'appalto,
m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere contemperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela.
Decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale. Parere favorevole del Governo, infine, anche all'ordine del giorno G/1678-B/8/7. Posto che l'articolo 1, comma 1, lettera vv) reca la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento ovvero di concordato con riserva o con continuità aziendale, il Senato impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari.