È all'esame dell'Assemblea del Senato il disegno di legge A.S. n. 1345-A "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", già approvato dalla Camera e adottato quale testo base dalle Commissioni riunite giustizia e ambiente di Palazzo Madama (LEGGI TUTTO).
Composto da due articoli, il disegno di legge nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006):
- inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;
- introduce all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo;
- stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);
- obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi;
- prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
- coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali.
NOTA BREVE DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO. Come spiega una nota breve del Servizio studi del Senato, nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate, attraverso l'approvazione di numerose proposte emendative, significative modifiche al testo proveniente dalla Camera.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli. Il titolo prevede quattro nuovi delitti: il delitto di inquinamento ambientale, il delitto di disastro ambientale, il delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti, il delitto di impedimento del controllo.
DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. Il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni e-stese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Tale fattispecie è stata incisivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente in seguito alla approvazione di un emendamento dei relatori. Il testo originariamente approvato dalla Camera, prevedeva infatti che gli eventi offensivi del bene “ambiente”, specificato nelle sue varie componenti, dovessero es-sere causati con “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”. Le Commissioni riunite hanno invece sostituito tale dizione con il più sin-tetico richiamo alla "abusività" della con-dotta. Si è voluto in tal modo, sopprimendo il riferimento a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, superare le questioni che tale richiamo comportava rispettivamente sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell’applicabilità dell’articolo 9 della legge n. 689 del 1981. Le Commissioni riunite sono inoltre intervenute sui concetti di “compromissione” e di “deterioramento”, attribuendo rilievo al-le sole alterazioni "durevoli dello stato preesistente". Il testo approvato inoltre limita la rilevanza penale alle sole alterazioni durevoli dello stato preesistente di "porzioni estese o significative" del suolo o del sottosuolo, nonché "di un ecosistema". Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il terzo comma, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al fine di recepire le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento europeo, prevede, poi, un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto deriva un pericolo di compromissione o deterioramento. La disposizione non sembra chiarire in che modo si possa configurare un pericolo di compromissione o deterioramento. Inoltre trattandosi di una ipotesi aggravata la norma rischia paradossalmente di sanzionare il mero pericolo di inquinamento ambientale in modo più grave dell'effettivo danno ambientale. E' stata infine introdotta una ulteriore fattispecie di pericolo concreto per la vita e l'incolumità delle perso-ne, sanzionata con pene modulate in funzione della progressività dell’aggressione al bene giuridico tutelato (quarto comma).
DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE. Il delitto di disastro ambientale (articolo 452-ter), raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Anche in questo caso le Commissioni riunite, al fine di evitare il rischio di possibili abolitio criminis, hanno sostituito l'originaria formula “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale” con la più sintetica locuzione “abusivamente” e hanno introdotto una clausola di salvaguardia "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)". Il concetto di disastro ambientale, ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente da un emendamento dei relatori, è definito come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta. Le Commissioni riunite, nel confermare la originaria aggravante, prevista quando il delitto di disastro è commesso in un'area protetta, analogamente al reato di inquinamento ambientale, nel tentativo anche in questo caso di anticipare la soglia di punibilità, hanno ritenuto di introdurre un'ulteriore ipotesi aggravata quando dal fatto deriva un pericolo di compromissione o deterioramento. Oltre a rinviare ai rilievi già formulati con riguardo al reato di inquinamento ambientale, si segnala il fatto che la disposizione richiama situazioni di fatto (compromissione o deterioramento) che concorrono a definire la fattispecie dell'inquinamento ambientale (di cui al citato articolo 452-bis), ma non quella del reato in questione al quale, invece l'aggravante in esame si riferisce.
DELITTO DI TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE DI ALTA RADIOATTIVITÀ E MATERIALE A RADIAZIONI IONIZZANTI. Il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (articolo 452- quinquies), punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività e materiale e radiazioni ionizzanti» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). In proposito si ricorda che le Commissioni riunite, con riguardo agli altri delitti ambientali, hanno proceduto alla sostituzione dell'inciso "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" con l'avverbio "abusivamente". Più in generale - con riguardo a tutti i nuovi reati introdotti- si potrebbe valutare anche l'opportunità di sostituire l'avverbio "abusivamente" con "illegittimamente"(peraltro contemplato con riguardo all'abbandono di rifiuti). Tale soluzione si porrebbe in linea con quella parte della giurisprudenza (si veda Cass pen., sez III, sentenza 6.10.2005, n. 40827) che già configura il reato di traffico illecito di rifiuti non solo con riguardo alle discariche totalmente abusive ma anche in relazione a quelle autorizzate che in parte svolgono la loro attività economica illegittimamente. Rispetto alla formulazione originaria del di-segno di legge, nel corso dell'esame in sede referente si è esteso l’ambito oggettivo di applicazione anche al traffico e all’abbandono di “materiale a radiazioni ionizzanti”. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compro-missione o del deterioramento dell'ambiente; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. In proposito con riguardo al comma secondo si potrebbe valutare l'opportunità di uniformare la nozione di ambiente ivi contemplata con quella delineata dal reato di inquinamento ambientale.
DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO. Il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-sexies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Nel corso dell’esame in sede referente l’ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all’impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogni-qualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-novies deve esserne disposta la confisca.
Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-ter). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quater, come modificato in sede referente, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Tra le altre novità introdotte dalle Commissioni riunite del Senato, ci sono quelle relative alla disciplina del c.d. ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-octies. La disposizione, come modificata, prevede una diminuzione dalla metà ai due terzi delle pene nei confronti di chi si adopera per evita-re che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma). In proposito si ricorda che il codice di rito contempla procedure alternative a quella ordinaria che prescindono dalla celebrazione del dibattimento.
Il nuovo secondo comma dell’articolo introduce una causa di esclusione di punibilità con riguardo alle condotte colpose di cui all’articolo 452-quater. Se per operare tali attività l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (terzo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente (tranne che ovviamente per le ipotesi colpose), per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente).
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