Il Ministero dell'Ambiente ha approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita' dal permesso di costruire.
Tali modelli e linee guida sono contenuti nell'allegato al decreto 22 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2016 (IN ALLEGATO).
Per quanto non espressamente previsto dall'allegato al decreto si applicano le disposizioni dell'art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ricordiamo che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» all'art. 52 reca «Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico» e in particolare il comma 1 ha previsto di aggiungere dopo l'art. 72 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. l'art. 72-bis, recante «Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico».
Il comma 1 del citato art. 72-bis prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita' del permesso di costruire. Il comma 5 del medesimo art. 72-bis stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione. Il comma 4, tra l'altro, prevede che sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorita' per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.