Un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, in assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus 110%, non potrà fruire dell’agevolazione.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021.
La domanda riguarda la fruizione del Superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico. L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
L’Agenzia, al riguardo, ricorda che per quanto riguarda gli interventi prospettati nell'istanza, la circolare n. 24/2020 ha precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L’Agenzia ha rilevato, inoltre, che, in base al decreto “Semplificazione”, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione illustrativa della disposizione, per quanto riguarda l’aumento volumetrico, precisa che “L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.
Nel caso di specie, il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto al Comune o altro ente territoriale competente e, pertanto, non risulta dimostrato se l'intervento di demolizione e ricostruzione che l'istante vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione edilizia definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.
In conclusione, solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà fruire delle agevolazioni.
In allegato la Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021