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Demolizioni di manufatti abusivi: il quadro regionale

In un documento della Conferenza delle Regioni le norme regionali, l'iter della procedura di demolizione e le principali criticità riscontrate

lunedì 9 maggio 2016 - Redazione Build News

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Nell'ambito dell'audizione sulla proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante “Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi” (C 1994), approvata dal Senato, la Conferenza delle Regioni ha elaborato un documento che raccoglie i dati di una indagine raggruppati rispetto ai quattro macro-indicatori: 1. norme regionali sulle demolizioni manufatti abusivi; 2. iter regionale di una procedura di demolizione; 3. principali criticita' riscontrate; 4. indicatori numerici.

Le Regioni/PA che hanno risposto alla richiesta di dati sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto.

IL CONTESTO. I reati conseguenti ad interventi edilizi sono quelli commessi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nonché interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività (art. 31 del TU edilizia - DPR 308/2001). L’esecuzione delle demolizioni è regolata dal TU che prevede attualmente un sistema a doppio binario: autorità amministrative che procedono con le forme del procedimento amministrativo e autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio.

La proposta di legge approvata dal Senato (A.C. 1994) interviene sul Testo Unico con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi.

LE NORME REGIONALI SULLE DEMOLIZIONI MANUFATTI ABUSIVI

Abruzzo - Provincia dell'Aquila

Le leggi di riferimento afferiscono al DPR 380 art 40 ed alla L.R. n° 14 del 2010 art 9 comma 2 per quanto riguarda la demolizione delle opere abusive.

Nel dettaglio la legge regionale prevede, con l’Art 3. Comma 1, lett e), che “le funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”.

Attualmente sono in fase di esecuzione gli accordi tra Regione e Province per il passaggio formale delle competenze delegate, entro 6 mesi dagli accordi saranno effettivamente vigenti le competenze in carico alla Regione, sino ad allora sono ancora le Provincie deputate a trattare l’argomento.

Basilicata

Circolare esplicativa del 16/06/2009 Prot. 117859/75AF avente ad oggetto: Titolo IV- Testo Unico sull'Edilizia- DPR 380/2001.

Calabria

Legge regionale n. 35 del 19.10.2012 s.m.i. art. 14, co. 3 e co. 4.

Comma 3. le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. n. 380/2001 sono demandate agli Enti territoriali.

Comma 4. la Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Campania

La legislazione urbanistica individua nell’autorità comunale il soggetto istituzionalmente competente ad intervenire al fine di prevenire e reprimere gli abusi edilizi. La competenza generale ad adottare i provvedimenti volti a reprimere gli abusi edilizi sono in capo al Comune. Il comma 8 dell'art 31 e l'art 40 del DPR 380/2001 prevedono l'intervento della Regione in caso di inerzia del comune. La Regione ha regolamentato il potere sostitutivo con l'art. 10 della LR n. 10/2004.

Friuli Venezia Giulia

LR 19/2009 recante "Codice regionale dell'edilizia", Capo VI "Vigilanza e sanzioni", artt. 42 sgg. L'art. 42 demanda la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al dirigente o responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, i quali - constatata l'inosservanza alle norme di legge e di regolamento/prescrizioni degli strumenti urbanistici/modalità esecutive fissate da titoli abilitativi - ingiungono al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione/demolizione dell'opera (cfr. art. 45). Qualora il responsabile dell'abuso non provveda autonomamente alla demolizione, previo accertamento di inottemperanza e notifica verbale comunale, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, che ne curerà la demolizione d'ufficio.

Lazio

Norme regionali di riferimento:

L.R. 11 agosto 2008, n. 15, Capo II, Sezione II (sistema sanzionatorio):

- Art. 28 l.r. 15/08 (demolizione di opere abusive).

- Art. 29 l.r. 15/08 (fondo di rotazione).

- Art. 30, comma 1, lett. a) l.r. 15/08 (Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie).

Liguria

Norme regionali di riferimento:

L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. - TITOLO IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia:

- Artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48 sanzioni interventi assenza, parziale/totale difformità titolo.

- Art. 49 accertamento di conformità.

- Art. 50 lottizzazione abusiva, art. 51 interventi abusivi Stato o Enti Pubblici.

Molise

Nessuna norma regionale.

Piemonte

Nessuna norma regionale.

Puglia

L.R. 11/06/2012, n. 15 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”.

Umbria

Norme regionali in vigore. Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”:

Art. 150 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia)

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 132. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 154.

Art. 151 (Demolizione di opere abusive)

1. La demolizione a cura del comune, o della provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell'ente.

2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il comune e la provincia possono anche avvalersi delle strutture tecnico-operative dello Stato, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

Veneto

L.R. 27 giugno 1985 n.61 art. 91 (Demolizione immediata e sospensione).

ITER REGIONALI NELLE PROCEDURA DI DEMOLIZIONE

Abruzzo - Provincia dell'Aquila

L'Art. 9 della L.R. 14/10 recitava: Restano altresì trasferiti alle Province, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, i poteri di adozione del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, nonché i poteri di sospensione e di demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.

Basilicata

La procedura è quella stabilita dal DPR 380/01 e ss.mm.ii. di competenza comunale.

Calabria

All'atto non è pervenuta, da parte degli Enti Territoriali e con riferimento agli ultimi tre anni, alcuna segnalazione di avvio di procedura di demolizione di manufatti abusivi in ottemperanza dell'art. 99 del D.P.R. 380/2001.

Campania

In base all'art 10 comma 2 della LR 10/2004 la Regione diffida il Comune ha concludere il procedimento della repressione dell'abuso edilizio entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa. Nel caso di inerzia la regione nomina un commissario ad acta che si sostituisce al comune inerte e compie tutti gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 nei termini dallo stesso previsto. L'attività del commissario ad Acta si conclude con la demolizione dell'opera abusiva o con il rilascio di una conformità urbanistica se ne sussistono i presupposti.

Friuli Venezia Giulia

Ferma l'esclusiva competenza comunale all'accertamento e conseguente procedura di rimozione/demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, l'art. 53 LR 19/2009 disciplina l'intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi in caso di inerzia comunale nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Lazio

La Regione provvede alla demolizione delle opere abusive tramite l'esercizio del potere sostitutivo previsto dagli artt. 31 ss. L.R. 15/08 in caso di inerzia del Comune. In particolare, l'art. 31, comma 1, lett. d), prevede la nomina del commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione delle aree e di demolizione delle opere abusive.

Liguria

Art. 56 Demolizione di opere abusive

- Contestazione abuso edilizio da parte del Comune.

- 90 gg per provvedere alla demolizione o all'accertamento di conformità/sanzioni.

- Esecuzione d'ufficio della demolizione a cura e spese del responsabile dell'abuso.

- Affidamento lavori con gara per demolizione o ricorso al Prefetto per esecuzione.

Molise

Nessun iter regionale.

Piemonte

Nessun iter regionale.

Puglia

Art. 7 L.R. 15/2012 - Esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell’esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.

2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su impulso di parte l’inerzia o l’inadempimento del Comune, diffida quest’ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta l’inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l’inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l’esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.

4. Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all’Albo regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all’Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l’esercizio del potere sostitutivo.

5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio.

6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.

7. Per l’esercizio delle attività del commissario ad acta si applicano le disposizioni dell’articolo 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, in quanto compatibili.

8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Umbria

Ad oggi non è stato possibile maturare prassi applicative nella Regione in relazione alle normative in materia di demolizione di manufatti abusivi da parte dei Comuni in caso di mancata ottemperanza del soggetto responsabile dell’abuso, interessato da ordinanza comunale di ripristino o in esecuzione di sentenze di condanna (art. 41 del DPR 380/2001 e art. 151 della l.r. 1/2015).

Le demolizioni, o sono eseguite direttamente dagli interessati o dai Comuni, applicando le normative in vigore (art. 151 della l.r. 1/2015).

Né la Regione né le Province delegate fino al dicembre del 2015, hanno acquisito agli atti notizia di procedimenti di Comuni che hanno provveduto d’ufficio alla demolizione in sostituzione del responsabile dell’abuso inadempiente.

Non sono mai state stipulate convenzioni tra la Regione e il Ministero come previsto dalle suddette normative statale e regionale.

Si fa rilevare, inoltre, che né la Regione, né le Province hanno effettuato interventi sostitutivi nei confronti del Comune inadempiente alla esecuzione delle demolizioni, in quanto non sono mai stati avviati procedimenti in tal senso.

Veneto

Nessuno in quanto delegate alle Province

PRINCIPALI CRITICITÀ EVIDENZIATE DALLE REGIONI

Abruzzo - Provincia Dell'aquila

Le Provincie riferiscono che i Comuni comunicano solo l'avvio di procedimenti di demolizione per presunte opere abusive ma non comunicano poi la conclusione dell'iter procedurale.

Basilicata

I Comuni evidenziano la mancanza di fondi da anticipare per poter procedere alla demolizione dei manufatti abusivi che, a seguito di verifica di inottemperanza all'ordinanza emessa, vengono acquisiti al patrimonio comunale per essere demoliti.

Campania

Notevole farraginosità nell'attuazione delle varie fasi procedurali (determine, indizione di gara di progettazione e per l'affidamento dei lavori, proposta al Consiglio Comunale e Giunta Comunale per l'impegno di bilancio della somma necessaria alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, procedura presso la Cassa Depositi e Prestiti. Mancanza di esperienza amministrativa da parte dei Commissari asd Acta esterni. Mancanza di risorse finanziarie sia comunali che regionale. Difficoltà a recuperare le somme anticipate per le demolizioni sia da parte dei comuni che da parte della Regione in quanto gli autori degli abusi risultano nella maggior parte dei casi nullatenenti. Tutto ciò è reso maggiormente gravoso per la quasi generalizzata mancata collaborazione delle Amministrazioni Comunali.

Friuli Venezia Giulia

Elevato numero di contenziosi che procrastinano la conclusione dei procedimenti sanzionatori.

Lazio

- Scarsa richiesta di utilizzazione del fondo di rotazione previsto dall'art. 29 della l.r. 15/08.

- Ricorsi giurisdizionali all'A.G. con richiesta di sospensiva.

- Procedimenti di condono ancora in itinere.

- Resistenze da parte dei Comuni ad effettuare le demolizioni.

Liguria

Ricorso al Giudice Amministrativo per sospendere gli effetti dei provvedimenti comunali.

Piemonte

In generale l'attività sostitutiva delle Regioni in materia di demolizioni di costruzioni abusive è di difficile applicazione. Per risolvere almeno i problemi di trasmissione dei dati e della loro gestione telematica, stiamo proprio in questi giorni valutando una soluzione di riuso del sistema telematico MUDE Piemonte, Tra le principali, ulteriori, criticità si segnalano le seguenti:

- Difficoltà finanziaria per affrontare procedimenti di demolizione.

- Difficoltà organizzative in merito alla disponibilità di professionalità specifiche per le attività di demolizione (stato consistenza, accatastamento, gestione appalto).

- Mancanza di conoscenza dei contesti a livello locale.

- Impossibilità di definire priorità di intervento a seconda della tipologia di illecito.

- Difficoltà a reperire informazioni complete da parte dei comuni.

Puglia

Elevato numero di abusi sul territorio

- Insufficienza del Fondo regionale di rotazione per anticipazioni ai Comuni.

- Scarsa collaborazione di una parte dei Comuni nei confronti della Regione.

- Criticità evidenziate dai Comuni:

- Carenza di personale.

- Ricorsi al T.A.R.

- Individuazione dei fondi in bilancio per l’esecuzione delle demolizioni d’ufficio.

- Indizione di procedure di cottimo fiduciario senza partecipanti.

- Difficoltà nella trascrizione dei provvedimenti presso la Conservatoria (difficoltà relativa all’utilizzo del software).

- Attesa per l’accertamento di ottemperanza/inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

Umbria

E' evidente come nei casi in cui siano stati avviati procedimenti di demolizione ai sensi delle normative suddette, si instaurino una serie di ricorsi amministrativi che possono determinare sospensioni o annullamenti degli atti adottati, con effetti negativi sui tempi (eccessivamente lunghi), nonché rispetto alla definizione del procedimento di demolizione.

Veneto

Nessuna in quanto delegate alle Province.

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