di Franco Metta
I diritti umani prevalgono sulla normativa edilizia. È questo, se vogliamo, il senso profondo della sentenza 1484/21 pubblicata il 4 marzo 2021 dalla terza sezione del Tar della Campania (IN ALLEGATO). Il caso risale agli anni ‘70, più di trent’anni fa. Un uomo ha apposto una vetrata a un balcone già chiuso su tre lati per consentire alla figlia disabile, con problemi psicomotori, di avere contatti con il mondo esterno tramite un affaccio protetto e al tempo stesso rispettoso della privacy.
Per fare l’intervento sul piccolo ambiente, pertinenziale all’abitazione, non occorreva il permesso di costruire ma la sola autorizzazione paesaggistica dal momento che il Comune si trova in una fascia costiera protetta. Mancando l’autorizzazione paesaggistica è stato legittimo l’ordine di smontare la vetrata. Tuttavia l’ordine di demolizione è stato annullato perché, afferma il Tribunale amministrativo regionale, la sua rimozione “potrebbe incidere profondamente sull’equilibrio emotivo” dell’interessata, la quale, morto il padre, ha continuato a vivere da sola nella casa.
La decisione del Tar poggia su un principio sancito dall’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). Ovvero il rispetto del principio di proporzionalità che impone all’autorità giudiziaria di valutare caso per caso se l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa ritenersi giustificata in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura. Occorre in sostanza bilanciare il diritto alla tutela dell’abitazione e l’interesse dello Stato italiano a impedire o come in questo caso, demolire interventi che non hanno titolo abilitativo. Il Tribunale è convinto che la rimozione avrebbe finito per “togliere uno spazio che da tanti anni sente suo e che vive di giorno in giorno, mettendo a serio rischio il suo stato emotivo”.
Come è facile intuire non si tratta di un principio che può essere applicato sempre, perché in astratto l’ordine di demolizione non viola il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio. Per ogni abbattimento l’autorità giudiziaria deve quindi valutare singolarmente, caso per caso appunto, verificare cioè se l’abuso è di dimensioni ridotte al punto da farlo ritenere di necessità e considerare se la demolizione è sproporzionata rispetto agli interessi generali della comunità al rispetto delle norme.
IN ALLEGATO la Sentenza 1484/21 della terza sezione del Tar della Campania