In materia di procedimento per la denuncia delle opere strutturali, è valida anche la ricevuta rilasciata dal portale telematico di riferimento, e non solo la ricevuta di consegna della PEC.
Lo dispone il comma 11-bis dell'articolo 18 della legge 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Il suddetto comma 11-bis dell'articolo 18 apporta all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia».