Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza del 30 gennaio 2014, ha sollevato, in riferimento all’art. 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), «laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO».
Il rimettente ritiene che il sistema attuale non garantisca una protezione adeguata ai siti Unesco, come sarebbe reso evidente dal caso del centro storico di Napoli (inserito nella lista del patrimonio mondiale nel 1995), per il quale il procedimento amministrativo volto alla dichiarazione dell’interesse paesaggistico non risulta ancora portato a compimento. Pertanto, il rimettente censura l’art. 142, comma 2 lettera a), del codice, nella parte in cui non dispone che la deroga ai vincoli legali del comma 1 – deroga prevista per il cosiddetto territorio urbano – non operi per tali siti.
Ciò determinerebbe la violazione dell’art. 9 Cost., atteso che, in presenza del riconoscimento del valore eccezionale del bene paesaggistico con la sua inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, la deroga lederebbe il bene paesaggio, che è un valore primario della Repubblica, assoluto e non disponibile.
CONSULTA: SPETTA AL LEGISLATORE VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI UNA PROTEZIONE PIÙ COGENTE DEI SITI UNESCO. Non la pensa così la Corte costituzionale, che con la sentenza n.22/2016 osserva che alla luce “dell'articolato sistema di tutela (con effetti diversi quanto a decorrenza del vincolo, sede delle prescrizioni d’uso, derogabilità e trattamento sanzionatorio), la soluzione invocata dal rimettente non appare in alcun modo costituzionalmente necessitata, essendo riservata al legislatore la valutazione dell’opportunità di una più cogente e specifica protezione dei siti in questione e delle sue modalità di articolazione”.
Non a caso, evidenzia la Consulta, con le altre ordinanze di rimessione il Tar Campania ha individuato “diverse sedi per gli interventi invocati – impregiudicata la valutazione di congruenza di ciascuno di essi con il sistema delineato dal codice – e, in definitiva, diversi meccanismi volti a realizzare l’obiettivo di apprestare una tutela rafforzata ai siti Unesco”.
Pertanto, la questione “va dichiarata inammissibile, poiché l’invocata addizione si risolverebbe in una modificazione di sistema non costituzionalmente obbligata che, in quanto tale, è preclusa a questa Corte”.