Sentenze

Destinazione d'uso, non serve il permesso di costruire in caso di cambio fra categorie omogenee

Tar Campania: il cambio che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico

martedì 19 luglio 2016 - Redazione Build News

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Solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere.

Lo ha ribadito il TAR Campania, Sez. III, con la sentenza n.3206/2016 depositata il 22 giugno.

L’art. 23-ter d.p.r. 380/2001 - inserito nel testo unico dell’edilizia, dall'articolo 17, comma 1, lett. n), del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 2014 - chiarisce che l’utilizzo di un immobile da categoria funzionale “produttiva e direzionale” (comma 1, lett. b) a “commerciale” (comma 1, lett. c) rientra tra i casi in cui, “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, si verifica un “mutamento rilevante della destinazione d'uso … dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie”.

Il legislatore statale ha quindi escluso, e non poteva essere diversamente, carattere di omogeneità tra la destinazione commerciale e quella industriale produttiva di un immobile, considerate categorie funzionali tra loro diverse e non assimilabili a fronte delle evidenti diverse implicazioni in termini di carichi urbanistici ed impatto complessivo sul territorio.

Il Tar Napoli osserva che - a tacere delle inevitabili modificazioni in termini di volumi, superfici e prospetti - il cambio di destinazione, da capannone industriale ad immobile commerciale, richiesto nel caso in esame, imponga di norma la ristrutturazione ed il frazionamento dei preesistenti locali, con aumento del loro numero e conseguenti ricadute sull’assetto urbanistico locale.

Ne consegue che, in virtù delle previsioni di cui agli articoli 10 e 22 menzionato d.p.r. n. 380/2001, trattandosi di cambio di destinazione d’uso che incide sul carico urbanistico, si rende necessario quale titolo autorizzatorio il permesso di costruire.

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