Sono pervenute all'Agenzia delle Entrate richieste di chiarimento in merito alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (articolo 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388), presentando dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
In particolare, il quesito è stato posto da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore, e segnatamente dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”).
I dubbi relativi alla cumulabilità della c.d. detassazione per investimenti ambientali con gli incentivi del conto energia hanno spinto gli operatori, prudenzialmente, ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.
Con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 (IN ALLEGATO), l'Amministrazione finanziaria, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile alla fattispecie e i chiarimenti forniti in via interpretativa, ha precisato che “l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia”.”
Pertanto, “il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative (per gli incentivi di cui al c.d. “secondo conto energia” vedasi la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2015)”.