La voce 13 “Risparmio energetico stimato [kWh]” dell’Allegato F deve essere compilata inserendo il valore “0” (zero). Dunque, viene meno la necessità di eseguire qualsiasi tipologia di calcolo da parte di tecnico abilitato.
Inoltre, l’Allegato F può essere compilato e trasmesso online direttamente dal richiedente le detrazioni fiscali oppure da un intermediario. Non è necessario che la compilazione e trasmissione online avvenga da parte di un tecnico abilitato.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti nel documento “Vademecum all’uso: schermature solari” dell'Enea in merito alle informazioni da immettere nel modello Allegato F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari”, da compilare e trasmettere online sul portale Enea.
Sull'argomento Unicmi ha portato l'attenzione su alcuni punti interrogativi (LEGGI TUTTO).
SCHERMATURE SOLARI, IL VADEMECUM ENEA
Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006.
- le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.
Documentazione necessaria:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
di tipo “amministrativo”:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
- schede tecniche;
- originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
- Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente.
N.B. nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) occorrerà inserire valore “0”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
CALDAIE A BIOMASSA, AGGIORNATO IL VADEMECUM ENEA
Dal portale dell'Enea è scaricabile anche il “Vademecum per l'uso: caldaie a biomassa”, aggiornato al 1° aprile 2015, che riportiamo.
Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- se l’intervento consiste in una sostituzione dell’impianto preesistente, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
- l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011).
Altre opere agevolabili:
assicurate le condizioni su esposte:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
Documentazione necessaria:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n. 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione e stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
- schede tecniche;
- originale dell'Allegato inviato all'ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all'ENEA:
esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: (http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate):
- Scheda informativa dell'intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.
N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell'Allegato E relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a) occorrerà inserire il valore “0”. In tal caso il risparmio energetico conseguito (6a) sarà uguale a “0”.
c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, e stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.